LEGGE 18 marzo 1968, n. 533

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria, firmati a Lagos il 16 luglio 1966: a) Accordo che crea l'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Nigeria, con Protocolli allegati ed atto finale; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alla procedura da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea l'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Nigeria.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria e documenti allegati. PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e Il Consiglio della Comunita' Economica Europea, in appresso denominata la Comunita' da una parte, Il Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato e' in appresso denominato la Nigeria, dall'altra, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Prendendo in considerazione la dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri in occasione della firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Solleciti di contribuire allo sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani, nonche' delle relazioni economiche internazionali. Hanno deciso di concludere un Accordo che crei una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, in conformita' dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Sig. Andre' Chavai, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Sig. Fritz Neef, Segretario di Stato del Ministero Federale dell'Economia; Il Presidente della Repubblica Francese: Sig. Jean de Broglie, Segretario di Stato al Ministero degli Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: On. Franco Maria Malfatti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e Commercio; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Sig. Marcel Fischbach, Ministro, Aggiunto al Ministero degli Esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli Esteri; Il Consiglio della Comunita' Economica Europea: Sig. J.M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea; Sig. Henri Rochereau, Membro della Commissione della Comunita' Economica Europea; Il Capo del Governo Militare Nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante Supremo delle Forze Armate: Brigadiere Generale Babafemi Olatunde Ogundipe, Capo di Stato Maggiore, Gran Quartiere Generale; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' e la Nigeria. 2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi fra la Comunita' e la Nigeria e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel Protocollo n. I allegato al presente Accordo e riguardanti il cacao in grani, l'olio di arachide, l'olio di palma, il legno impiallacciato e il legno compensato, i prodotti originari della Nigeria beneFiciano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata tra gli Stati membri in conformita' degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire. 2. L'applicazione del presente articolo non pregiudica il regime che sara' riservato a taluni prodotti agricoli in virtu' dell'articolo 10 del presente Accordo. 3. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione nella Nigeria, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio. 2. Tuttavia, la Nigeria puo' mantenere o istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria riscuote in conformita' del paragrafo precedente, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri. 4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Qualora la Nigeria riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano all'importazione dei prodotti originari della Nigeria le corrispondenti disposizioni del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obbiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire, che vengono applicate nelle loro reciproche relazioni. 2. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. La Nigeria non applica restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, ne' misure di effetto equivalente a tali restrizioni. 2. In deroga al paragrafo precedente, la Nigeria puo' mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o in caso di difficolta' della sua bilancia dei pagamenti. L'applicazione di tali restrizioni non puo' provocare, de jure o de facto; una discriminazione nei confronti degli Stati membri rispetto agli Stati terzi, ne' condurre ad un divieto d'importazione nei confronti degli Stati membri. 3. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione ai sensi del paragrafo 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione di tali restrizioni. 4. Fatta salva l'applicazione delle misure previste all'articolo 12, l'introduzione da parte della Nigeria di nuove restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2 avviene previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. Quest'ultimo deve procedere alla consultazione entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale la Nigeria ha chiesto di poter adottare le misure in questione. Se la consultazione non ha luogo entro il suddetto termine, la Nigeria puo' adottare le misure richieste. 5. Al piu' tardi alla fine del primo e del settimo mese di ogni anno civile, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione l'importo o il volume dei contingenti aperti per l'importazione dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2. A richiesta della Comunita', il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione di tali contingenti. 6. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri. Qualsiasi modifica di tale regolamentazione e' comunicata al Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che la Nigeria applica in virtu' del presente Titolo ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio tra la Nigeria ed uno o piu' Stati terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni dell'Accordo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Le disposizioni degli articoli 2, 3, 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Nel quadro della politica agricola comune, la Comunita' prende in considerazione gli interessi della Nigeria per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. 2. La Comunita' stabilisce, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali prodotti, quando essi siano originari della Nigeria.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. Per quanto concerne la politica commerciale le Parti contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo. 2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Nigeria o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa puo' prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 14

Articolo 14 La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi un trattamento non discriminatorio nei confronti tanto dei cittadini quanto delle societa' degli Stati membri.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento piu' favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali. Tuttavia, i cittadini o le societa' di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle societa' nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', nonche' la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' di carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigianali e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Accordo-art. 18

Articolo 18 1. Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. 2. Le societa' di uno Stato membro o della Nigeria sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attivita' in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 20

Articolo 20 La Nigeria tratta su un piano di parita' sia i cittadini sia le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonche' i trasferimenti relativi a tali operazioni.

Accordo-art. 21

Articolo 21 1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate. 2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima. 3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 22

Articolo 22 1. Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunita', da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. 2. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria. 3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e la Nigeria dall'altro.

Accordo-art. 23

Articolo 23 La Presidenza del Consiglio di Associazione e esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunita' e da un membro del Governo della Nigeria.

Accordo-art. 24

Articolo 24 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno.

Accordo-art. 25

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.