LEGGE 18 marzo 1968, n. 539
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aereo tra l'Italia e lo Zambia sui servizi aerei, concluso a Lusaka il 16 novembre 1966.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV dell'accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. I
Accordo aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, d'ora innanzi denominati "Parti Contraenti", essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Repubblica dello Zambia "The Ministry of Transport and Works" ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; c) il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo 111 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Accordo-art. II
Articolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente Accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata; di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte Contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso conferire alla impresa di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte Contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.
Accordo-art. III
Articolo III 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente deve - per mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'Articolo II del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente o in quello di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercitare i servizi convenuti in Qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo VIII. 6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti e nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti Contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Accordo-art. IV
Articolo IV I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Accordo-art. V
Articolo V Allo scopo di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare una uguaglianza di trattamento doganale e fiscale tra le due Parti Contraenti, si conviene che: a) gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente, in esenzione dal dazio e dagli altri diritti d'entrata; b) i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dei dazi doganali e degli altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati o usati dagli aeromobili stessi nel corso dei voli al disopra del detto territorio. Essi non possono essere sbarcati senza il consenso dell'autorita' doganale dell'altra Parte Contraente; c) i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali normalmente adottate nel suddetto territorio; d) i carburanti e i lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali vigenti nel detto territorio; e) i materiali che in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi godono delle agevolazioni doganali e fiscali non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e saranno tenuti sotto supervisione e controllo doganale sino al momento in cui siano riesportati o in altro modo utilizzati in conformita' con i regolamenti doganali.
Accordo-art. VI
Articolo VI Le imprese designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.
Accordo-art. VII
Articolo VII I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti Contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dell'altra Parte Contraente. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta imbarcati o sbarcati negli scali situati nel territorio di terzi Stati lungo le rotte specificate verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata: a) alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione; b) alle esigenze dei servizi a lungo percorso; c) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, tenuto conto degli interessi degli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacita' le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e di conforto) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo I del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E' tale accordo deve essere raggiunto attraverso i meccanismi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA). 3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le Autorita' Aeronautiche concordano in questo senso. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 5. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo X del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo A del presente Accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. IX
Articolo IX Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo, potra' richiedere l'inizio delle consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. Se le Autorita' Aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente Accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare qualche modifica all'Allegato del presente Accordo, tale modifica potra' essere effettuata per accordo diretto tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti.
Accordo-art. X
Articolo X 1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati, a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente, oppure b) qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante i negoziati la disputa verra' sottoposta per la decisione, a richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, ad un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo da nominarsi dai due cosi' nominati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione, da parte dell'altra Parte Contraente, della notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della disputa da parte di tale tribunale ed il terzo arbitro verra' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo' essere richiesto dall'una o l'altra delle Parti Contraenti di nominare uno o piu' arbitri a seconda del caso. 3. Le Parti Contraenti si impegnano a uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo. 4. Qualora e per il tempo che l'una o l'altra delle Parti Contraenti o l'impresa designata dell'una o l'altra Parte Contraente non si uniformi alla decisione presa in base al presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio concesso in virtu' del presente Accordo all'altra Parte Contraente in difetto o alla impresa designata di tale Parte Contraente.
Accordo-art. XI
Articolo XI Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo verra' modificato onde renderlo uniforme con le disposizioni di tale convenzione.
Accordo-art. XII
Articolo XII Ciascuna Parte Contraente concede alla impresa aerea designata dall'altra Parte il diritto di trasferire liberamente, al corso del cambio ufficiale, gli utili netti ricavati da quella impresa nel proprio territorio in connessione con il trasporto di passeggeri, posta e merci.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine 12 mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 15 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo-art. XIV
Articolo XIV Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo-art. XV
Articolo XV Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed apposto i rispettivi sigilli. FATTO a Lusaka il 16 novembre 1966 in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Zambia E. A. KASHITA Per il Governo italiano Felice SANTINI
Accordo-Annesso
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