DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. 552
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1964, n. 1236, con il quale e' stato istituito un corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 19 settembre 1967, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'amministrazione comunale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'istituto universitario suddetto.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63 secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, ai contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 19. - GRECO
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia-art. 1
Repertorio n. 49 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un insegnamento di lingua e letteratura orientale del corso di laurea in lingue e letterature orientali dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette il giorno 19 del mese di settembre in Venezia, in una sala al primo piano del palazzo Farsetti, S. Marco 4137 e precisamente nell'ufficio del sindaco, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto istituto, a termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori: Aristide Sassetto, nato il 6 luglio 1916 a Venezia, residente a Venezia, e dott. Publio De Simoni, nato il 16 aprile 1938 a Roma, residente a Venezia, testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi: il cav. di gr. cr. ing. Giovanni Favaretto Fisca nato a Mira il 17 marzo 1902, sindaco della citta' di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale numero 22906/2639 del 25 luglio 1966 approvata dalla commissione centrale per la finanza locale nell'adunanza del 17 maggio 1967 previo parere favorevole espresso dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'8 agosto 1966, n. 4338 (allegato A); il cav. di gr. cr. prof Italo Siciliano, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, rettore magnifico e presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato B). Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 1236 del 22 maggio 1964, e' stato istituito presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia il corso di laurea in lingue e letterature orientali; che il consiglio del comune di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegato A); che il consiglio della facolta' di lingua e letterature straniere, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati C, D, B); tutto cio' premesso i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art 1. Presso l'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia e' istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati al corso di laurea in lingue e letterature orientali della facolta' di lingue e letterature straniere, a norma dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale. L'amministrazione del comune di Venezia per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale si impegna a versare all'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia i seguenti contributi: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo <t: cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Istituto universitario di economia e commercio e ti lingue e letterature straniere di Venezia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente articolo 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione del comune di Venezia si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'amministrazione del comune di Venezia si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 4
Art. 4 L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1. L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 7
Art 7. La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 10 gennaio 1962.
Convenzione professore dell'istituto Universitario di economia e letterature Venezia- art. 8
Art. 8 La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi enti rappresentati e sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di due fogli scritti su facciate sette e sei righe dell'ottava. Cav. di gr. cr. ing. Giovanni FAVARETTO FISCA sindaco del comune di Venezia Cav. di gr. cr. prof. Italo SICILIANO Rettore dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia Aristide SASSETTO, teste Dott. Publio DE SIMONI, teste Dott. Guido MONACO, ufficiale rogante. Registrato a Venezia - Atti pubblici e successioni, addi' 20 settembre 1967, n. 4471 - Vol. X. - Esatte L. Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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