DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 553

Type DPR
Publication 1968-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 21 ottobre 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Semeiotica medica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 3

I contributi annui a carico della ditta Hoechst Emelfa - S.p.A., di Milano, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 31. - GRECO

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna-art. 1

Repert. 521 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da assegnare alla cattedra di semeiotica medici della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' ventuno del mese di ottobre in Torino, in una sala del Palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionari delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a rediger e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformita' del disposto dall'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e resi dente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino assistito dal direttore amministrativo dell'Universita' stessa dottor Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris, 16, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 31 luglio 1967 (che per estratto si allega sub/A); Avanzini rag. Enzo nato a Cologna Veneto (Verona) il 1 maggio 1894 e residente in Milano, via Baldissera, 2, presidente della ditta "Hoechst Emelfa - S.p.A." di Milano a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della societa' stessa in data 26 giugno 1967 (che si allega sub/B). I suddetti comparenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, dalla cui lettura espressi niente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue: a) che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino esiste da moltissimo tempo l'insegnamento complementare di semeiotica medica, insegnamento di notevole importanza per la sua natura di disciplina propedeutica generale; b) che, per detto insegnamento, oltre alle lezioni accademiche occorre l'integrazione di esercitazioni pratiche sul malato che si svolgono presso l'istituto di semeiotica medica dotato di un reparto di 35 letti oltre che di laboratori per la ricerca scientifica; c) che l'organico dell'istituto di semeiotica medica, attualmente costituito da un solo assistente e' insufficiente alle necessita'; d) che la ditta Hoechst Emelfa - S.p.A. di Milano e' venuta nella determinazione di proporre la stipulazione di una convenzione con l'Universita' degli studi di Torino per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso l'istituto di semeiotica medica e che il consiglio di amministrazione della societa' stessa nella seduta del 26 giugno 1967 ha accolto tale proposta; e) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino con deliberazioni rispettivamente del 5 luglio 1967, del 27 settembre 1967, 31 luglio 1967 hanno espresso la propria approvazione, nell'ambito delle rispettive competenze alla proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica; Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La "Hoechst Emelfa - S.p.A." con sede in Milano, affinche' alla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino venga assegnato un posto di assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub/Art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza, che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento di titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la "Hoechst Emelfa - -S.p.A." si obbliga a elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la "Hoechst Emelfa - S.p.A." si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi sopra indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione. L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3). Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e l'istituzione del posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica.

Convenzione assistente cattedra di semeiotica medici di medicicna- art. 8

Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 21 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-21;1073~art45), e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su numero sette facciate e parte della ottava di numero tre fogli di carta legale e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. F.to in originale: Enzo AVANZINI Mario ALLARA Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, uff. rogante Registrato a Torino, addi' 24 ottobre 1967, n. 2099, vol. 41 - Atti pubbl. amm.vi. - Esatte L. Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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