LEGGE 20 marzo 1968, n. 565
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, concernente il prelevamento di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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