LEGGE 2 aprile 1968, n. 583
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel comune di Loreto sono eseguiti a carico dello Stato: a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte; b) la sistemazione delle strade di accesso al Santuario e della piazza antistante.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)