DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 596
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
All'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' aggiunta la lettera seguente: c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita'. In caso di diritto a pensione per invalidita' o per morte o per supplemento di pensione con anzianita' contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media e', determinata sull'intero periodo contributivo.
Art. 2
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Qualora nel periodo intercorrente tra la data del primo versamento contributivo utile ai fini del calcolo della retribuzione media e quella di decorrenza della pensione si sia verificata una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento, le retribuzioni su cui deve essere computata la media da prendere a base per la determinazione delle prestazioni sono revisionate mediante l'applicazione di appositi coefficienti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tenendo conto delle variazioni intervenute, nel periodo suddetto, nel numero indice nazionale del costo della vita, per il bilancio completo, calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, nonche' delle risultanze di gestione dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualita'. Con lo stesso provvedimento, ovvero con provvedimento analogo ed in conformita' ai criteri di cui al precedente comma, si provvede alla revisione delle pensioni in corso di godimento, qualora si verifichi rispetto alla data di decorrenza delle pensioni stesse una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento".
Art. 3
Il comma primo, lettera i), dell'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338 e' sostituito come segue: "a) una pensione annua vitalizia erogabile in 13 mensilita' posticipate, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media di cui al precedente art. 2, lettera c), con un massimo di trenta trentesimi".
Art. 4
L'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "L'importo annuo della pensione di invalidita', erogabile in 13 mensilita' posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, e' pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. Tale importo e' maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidita' il dirigente abbia superato i limiti di eta' di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia. In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%".
Art. 5
L'art. 14, comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Il computo della prestazione prevista dal comma precedente e' effettuato in base alla retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidita' con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25".
Art. 6
L'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "In caso di morte di dirigente in attivita' di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto ed abbia maturato almeno due anni di anzianita' contributiva, spetta al coniuge superstite e, sino al compimento del 21° anno di eta', ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati, adottivi e affiliati, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16. Il periodo di 2 anni di anzianita' contributiva indicato nel comma precedente, non e' richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio. In mancanza di coniuge ed orfani, la pensione indiretta, nella misura indicata dal successivo art. 16, spetta ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico. In mancanza anche dei genitori, adottanti o affilianti viventi a carico, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre al 260 anno di eta'".
Art. 7
L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "La pensione indiretta e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilita' permanente assoluta: a) il 60 per cento per il coniuge; il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione di cui alla precedente lettera a) non puo' in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore alla pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilita' permanente assoluta; b) il 30 per cento per ciascun genitore o adottante o affiliante a carico, sempreche' manchino coniuge ed orfani; c) il 15 per cento per ciascun fratello celibe e sorella nubile a carico e permanentemente inabili, sempreche' manchino i superstiti di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Art. 8
L'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Le pensioni di invalidita' e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dello art. 15, secondo le aliquote previste alle lettere a), b) e c) del precedente art. 16, con le modalita' di cui allo art. 19".
Art. 9
L'art. 18, comma terzo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "Non ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando, dopo la decorrenza della pensione stessa, il dirigente abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, o, se in eta' inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di eta' tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo la decorrenza della pensione in favore del dirigente. Le pensioni di invalidita' sono tuttavia reversibili quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 650 anno di eta', se uomo, o del 600, se donna". Il sesto comma dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' abrogato.
Art. 10
L'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Perdono il diritto a pensione, dal 1° del mese successivo a quello in cui si sono verificati i seguenti eventi: 1) il coniuge, quando passi a nuove nozze; 2) il vedovo, quando cessi lo stato di invalidita'; 3) i figli e le figlie al compimento del 210 anno di eta' o, se studenti universitari, al termine del corso legale di studi e comunque al 260 anno di eta', o, se inabili, quando cessi lo stato di invalidita', ovvero quando contraggano matrimonio, qualunque sia la loro eta'; 4) i fratelli celibi e le sorelle nubili, permanentemente inabili ed a carico, quando cessi lo stato di invalidita'".
Art. 11
L'art. 21, comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Qualora il dirigente deceda senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente art. 15 la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformita' a quanto previsto dal precedente comma".
Art. 12
L'art. 36, ultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, e' sostituito dai quattro commi seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente alla data del 1 settembre 1950, sempreche' al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianita' contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate, per i dirigenti di cui ai commi precedenti e per quelli che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente al 10 gennaio 1962, alla retribuzione desunta dai contributi relativi all'ultimo anno, salvo, qualora questi siano inferiori al minimo per il 1962 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto. La media della retribuzione da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme e', per i dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego tra il 10 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1966, calcolata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 10 gennaio 1962. In nessun caso la retribuzione media annua potra' essere inferiore alla media aritmetica delle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 1954".
Art. 13
L'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto 14 dicembre 1961, n. 3381, e' abrogato.
Art. 14
L'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' sostituito dal seguente: "Con le modalita' previste dal precedente art. 28, sara' provveduto a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e i fondi speciali di previdenza operanti in forza di apposite disposizioni legislative".
Art. 15
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e relative norme di attuazione e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, puo' chiedere all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di costituire, con le modalita' di cui al successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al dirigente dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta alla riserva tecnica generale, al netto della somma relativa all'accredito in favore dell'interessato dei contributi corrispondenti a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita, maggiorati dall'interesse calcolato al tasso del 2% annuo. La rendita integra, con effetto immediato, la pensione gia' in essere; in caso contrario, i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' contributiva. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al dirigente interessato. Il dirigente, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicata nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il dirigente allorche' si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, deve versare all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la riserva matematica, calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 16
Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, e' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.
Art. 17
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 18
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 115. - GRECO
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