LEGGE 18 marzo 1968, n. 649

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).

SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato-art. I

ALLEGATO Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo I La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.

Allegato-art. II

Articolo II 1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte: a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario; b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften). 2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sara' istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte gia' esistenti.

Allegato-art. III

Articolo III 1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano. 2. L'espressione "beni immobili" sara' definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprieta' in questione. Questa espressione in ogni caso comprendera' gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprieta' terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.

Allegato-art. IV

Articolo IV 1. I beni mobili che fanno parte della proprieta' di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova. 2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto. 3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una fabbrica; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi. 4. Non si considera come "stabile organizzazione": a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

Allegato-art. V

Articolo V 1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso. 2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sara' definito in conformita' alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti. 3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sara' risolto secondo le regole seguenti: a) il de cuius sara' considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sara' considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi); b) se non si puo' stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora; c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sara' considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza; d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Allegato-art. VI

Articolo VI 1. I debiti che gravano sulle proprieta' menzionate negli articoli 111 e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprieta', saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprieta' e' soggetta a imposta sul valore di detta proprieta', o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verra' imputato sulla proprieta' soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte. 2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sara' imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.

Allegato-art. VII

Articolo VII 1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, puo' applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtu' delle proprie leggi.

Allegato-art. VIII

Articolo VIII Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.

Allegato-art. IX

Articolo IX 1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona cosi' danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, puo' presentare reclamo alle competenti Autorita' dello Stato contraente in cui e' domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione e' venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta. 2. Le competenti Autorita' provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sara' altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorita' dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione. 3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrera' opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avra' luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorita' degli Stati contraenti.

Allegato-art. X

Articolo X 1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applichera' alle Isole Faroe o alla Groenlandia. 2. La presente Convenzione si puo' estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note. 3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porra' termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa ai sensi del presente articolo.

Allegato-art. XI

Articolo XI 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera' ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.

Allegato-art. XII

Articolo XII La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non verra' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sara' data, la Convenzione cessera' di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuera' ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo del Regno di Danimarca Per HAEKKERUP Per il Governo della Repubblica italiana Luciano CONTI

Convention

Convention between Italy and Denmark for the avoidance od double taxation with respect to duties on the estates of deceased persons. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-art. I

ALLEGATO Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio comnplessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne la Danimarca: (i) le "ordinary income taxes to the State" (imposte erariali ordinarie sul reddito), (ii) la "capital tax to the State" (imposta erariale sul patrimonio), (iii) le "communal income taxes" (imposte comunali sul reddito), (iv) il "national pension and invalidity insurance contribution" (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidita), (v) la "sailors tax" (imposta per i marinai), (vi) la "special income tax" (imposta speciale sul reddito), (vii) la "Church tax" (imposta a favore della Chiesa), (Qui di seguito indicate come "imposte danesi"). b) Per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito dei terreni, (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati, (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, (iv) l'imposta sui redditi agrari, (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito, (vi) l'imposta sulle societa', (vii) l'imposta sulle obbligazioni, (viii) le imposte regionali, provinciali comunali e camerali sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposte italiane"). 4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali. 5. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Allegato-art. II

Articolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) Il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia. b) Il termine "Italia" designa la Repubblica italiana. c) Le espressioni "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede. d) Il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede. e) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica. f) Il termine "societa'" designa gli Enti con personalita' giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale. g) Il termine "residente" di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato e' ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo. h) Le espressioni "residente di uno degli Stati contraenti" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona che e' residente della Danimarca od una persona che e' residente dell'Italia, come il contesto richiede. i) Le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente. j) (i) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attivita'. (ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: (aa) una sede di direzione; (bb) una succursale; (cc) un ufficio; (dd) un'officina; (ee) un laboratorio; (ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (gg) un cantiere di costruzione o montaggio di cui durata oltrepassi i 12 mesi. (iii) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se: (aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (dd) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (ee) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare. (iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (v) - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. (v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. (vi) Il fatto che una societa' residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. k) L'espressione "Autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette; (ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Allegato-art. III

Articolo III La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Allegato-art. IV

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