LEGGE 18 marzo 1968, n. 654

Type Legge
Publication 1968-03-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Agreement

Agreement between the Republic of Italy and the Kingdom of Greece for the aviodance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la evasione fiscale in materia di imposte sul reddito. Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' il Re degli Elleni, Animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno deciso di concludere la seguente convenzione. Per tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Sua Eccellenza Mario Conti Ambasciatore ad Atene. Sua Maesta' il Re degli Elleni Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri Stavros Costopoulos. I quali plenipotenziari essendosi comunicati reciprocamente i loro strumenti di pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La presente Convenzione trova applicazione nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: (a) Per quanto riguarda il Regno di Grecia: I. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (income tax on natural persons); II. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (income tax on legal entities); III. il contributo per le Assicurazioni in Agricoltura (contribution for Agricultural Insurance) ed ogni altra imposta sul reddito, addizionale o contributo, che sia applicabile sul territorio del Regno di Grecia; (qui di seguito indicate quali "imposte greche"). (b) Per quanto concerne la Repubblica italiana: I. l'imposta sul reddito dei terreni; II. l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. l'imposta sui redditi agrari; V. l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. l'imposta sulle societa' per la parte applicata sul reddito e non sul patrimonio; VII. le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito); (qui di seguito indicate quali "imposte italiane"). La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche intervenute nelle loro rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano il Regno di Grecia oppure la Repubblica italiana, come il contesto richiede; (b) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalita' giuridica; (c) il termine "societa'" designa gli Enti con personalita' giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale; (d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da in residente dell'altro Stato contraente; (e) l'espressione "Autorita' competente" designa: 1. per quanto concerne il Regno di Grecia il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. Ai fini della presente Convenzione il termine "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, e' assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo. 2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali); (b) se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" in particolare comprende: (a) un sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) una officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 7. Il fatto che una persona residente di uno Stato contraente concede i diritti all'uso, oppure cede ad una persona residente dell'altro Stato contraente, i diritti od i beni che danno luogo ai canoni (royalties) di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi I e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attivita', l'imposta sugli utili della impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico inter nazionale, di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. La disposizione del presente paragrafo avra' effetto per i redditi realizzati a partire dal 10 gennaio 1955. 2. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti ed effettuati da un'impresa di tale Stato contraente sono esenti da tassazione nell'altro Stato contraente. Conseguentemente, l'Accordo tra la Grecia e l'Italia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi, non avra' efficacia per ogni anno in cui sara' in vigore la presente Convenzione.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Quando (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la Societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10% dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 12

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