DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. 659
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di: "Storia della critica letteraria".
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Storia della critica letteraria".
Art. 80. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
38) Istituto di psichiatria.
Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di "Spettroscopia molecolare" e "Chimica delle alte temperature.
Nel predetto corso di laurea, per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, l'insegnamento complementare di "Chimica statistica" e' soppresso.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Spettroscopia molecolare;
Chimica delle alte temperature.
Art. 100 , relativo alle norme sulle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze naturali e' modificato nel senso che vengono inserite le seguenti:
"Chimica generale ed inorganica" rispetto a "Chimica organica";
"Mineralogia" rispetto a "Geologia";
"Istituzioni di matematiche" rispetto a "Fisica".
Nello stesso corso di laurea la propedeuticita' dello esame di "Zoologia" rispetto a quello di "Entomologia" e' soppressa.
Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
38) Radiogenetica;
39) Immunogenetica;
40) Ecologia ed etologia animale;
41) Endocrinologia comparata;
42) Biologia molecolare;
43) Paleobotanica;
44) Idrobiologia.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Idrobiologia e pescicoltura" e' soppresso.
Art. 102 , relativo alle norme sulle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze biologiche e' modificato nel senso che viene soppressa la propedeuticita' dell'esame di "Zoologia" rispetto a quello di "Entomologia" e con la istituzione della propedeuticita' dell'esame di "Istituzioni di matematiche" rispetto a quello di "Fisica".
Art. 103 , relativo alle norme sulle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze geologiche e' modificato nel senso che vengono inserite le seguenti:
Geologia" rispetto a "Geologia applicata";
"Petrografia" e "Paleontologia" rispetto a "Geologia";
"Mineralogia" rispetto a "Geochimica".
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: "Istituzioni di matematiche".
Dopo l'art. 6°20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici annesso alla facolta' di ingegneria.
Corso di specializzazione in ingegneria
dei controlli automatici
Art. 621. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici, al fine di preparare tecnici specializzati per la soluzione dei problemi inerenti l'automazione nei suoi diversi settori applicativi.
Art. 622. - Il corso ha la durata di un anno; e' direttore del corso il professore titolare della cattedra di "Controlli automatici".
Il consiglio direttivo e' costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art. 623. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonche' il numero minimo di iscritti affinche' il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso e' subordinata all'esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tale materia o su materia equivalente.
Il Consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 624. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita' stabilite dal Consiglio del corso.
Art. 625. - Sono previsti nell'ambito del corso di specializzazione due diversi indirizzi: indirizzo impianti ed indirizzo costruzioni.
Gli insegnamenti impartiti possono essere annuali o semestrali, e sono distinti in insegnamenti fondamentali, insegnamenti complementari di indirizzo impianti, insegnamenti complementari di indirizzo costruzioni.
L'allievo del corso dovra' seguire tutti gli insegnamenti fondamentali e tre insegnamenti complementari a scelta di cui almeno due appartenenti ad uno dei due indirizzi; il Consiglio del corso potra' esonerare dalla frequenza e dall'esame di profitto di non piu' di due insegnamenti fondamentali gli allievi di cui sia stata accertata la relativa preparazione; in tal caso l'allievo dovra' seguire un corrispondente numero di insegnamenti complementari.
Ogni allievo, all'atto della domanda di ammissione al corso, effettua la scelta degli insegnamenti da seguire; la scelta dovra' essere approvata dal Consiglio del corso.
Art. 626. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Teoria dei sistemi (semestrale); 2) Sistemi di controllo; 3) Sistemi sequenziali (semestrale); 4) Calcolo automatico; 5) Metodi statistici (semestrale); 6) Metodi di ottimazione (semestrale); 7) Strumentazione e misura; 8) Teoria dell'informazione (semestrale).
Art. 627. - Sono insegnamenti complementari di indirizzo impianti, tutti semestrali: 1) Modelli di processi industriali; 2) Strumentazione degli impianti; 3) Automazione degli impianti mediante calcolatrici.
Art. 628. - Sono insegnamenti complementari di indirizzo costruzioni, tutti semestrali: 1) Progettazione dei sistemi di controllo; 2) Tecniche analoghe; 3) Tecniche numeriche; 4) Complementi di sistemi di controllo.
Art. 629. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che puo' sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialita', ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facolta'.
Tali proposte sono subordinate all'approvazione del Consiglio di facolta' ed alle nomine provvede il rettore.
Art. 630. - Per la validita' del corso e cioe' per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 631 ciascun iscritto dovra' superare gli esami in tutti gli insegnamenti seguiti e dovra' svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verra' discusso alla presenza di una commissione costituita da cinque docenti del corso, prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.
Art. 631. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneita' per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 161. - GRECO
Art. 1
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