DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. 679
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;
Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale e' stato approvato il "Piano regolatore telegrafico nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio diretto tra utenti telegrafici nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 595, con il quale e' stata determinata la nuova misura delle soprattasse dovute per le comunicazioni telex da o per i posti pubblici;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta;
Art. 1
La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA A - Tariffe interne per i privati utenti
COMUNICAZIONE
Minimo 1°
Ogni 1° successivo o frazione
Lire Lira
Urbane
40 20
Interurbane:
Con distanza fra i capoluoghi di provincia fino a 200 chilometri in linea d'aria
120 60
Con distanza fra i capoluoghi di provincia superiore a 200 chilometri in linea d'aria 200 100
Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia. Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%. Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. Importo a garanzia del traffico minimo. Per collegamenti ordinari (durata minima 1 anno), il titolare di uno o piu' posti telex deve garantire un traffico minimo annuo nella misura appresso specificata: per 1 posto telex: traffico minimo pari a L. 400.000 per 2 posti telex: traffico minimo pari a L. 700.000 per 3 posti telex: traffico minimo pari a L. 1.000.000 per 4 posti telex: traffico minimo pari a L. 1.300.000 per ogni altro posto, dopo i primi quattro, L. 400 mila. Ai fini del computo del traffico minimo annuo, e' ammessa la compensazione, nel senso che esso viene calcolato sulla base del traffico complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente, anche se ubicati in sedi diverse. Per i collegamenti provvisori (durata minima 15 giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di L. 20.000".
Art. 2
La voce 1 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA B - Voce 1): Trasmissione e ricevimento dei telegrammi a mezzo telex. Oltre alla normale tariffa telegrafica e' dovuta: una soprattassa, pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti telex agli uffici telegrafici della amministrazione P. T.; una soprattassa fissa di L. 100 da porre a carico degli utenti telex destinatari, che ne abbiano fatta esplicita richiesta, per ogni telegramma recapitato dagli uffici telegrafici della amministrazione P. T. a mezzo telex".
Art. 3
La tabella C. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA C - Tariffe interne per le amministrazioni dello Stato. Per ogni scatto a contatore pari a 10 secondi L. 15 Importo annuale a garanzia del traffico minimo L. 300.000. Ai fini del computo del traffico minimo annuo, e' ammessa la compensazione, nel senso che esso viene calcolato sulla base del traffico complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente, anche se ubicati in sedi diverse".
Art. 4
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 166. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.