DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. 680
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.
SARAGAT MORO - MARIOTTI - REALE - GUI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia. Art. 1. Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unita' di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica. In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo - insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 2
Art. 2. Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanita' per il tramite del competente medico provinciale. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni: a) deliberazione sulla istituzione e sul funzionamento della scuola, adottata dall'amministrazione dell'ente e debitamente approvata dall'organo di tutela. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento della scuola; b) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente: 1) la pianta e la descrizione dei locali destinati ad ospitare la scuola; 2) l'indicazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola; c) regolamento speciale della scuola contenente la disciplina relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola, comprese le assicurazioni di cui agli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art7) e [15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art15), adottato dall'amministrazione dell'ente e approvato dall'organo di tutela. Nel regolamento speciale ogni ente deve stabilire il numero degli allievi che possono frequentare la scuola e le modalita' per la diffusione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, del bando per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola: d) motivato parere del medico provinciale sulla opportunita' di istituire la scuola, nonche' dettagliata relazione dello stesso medico provinciale sulla idoneita' dei locali e delle attrezzature della scuola.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 3
Art. 3. Il Ministro per la sanita', previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione. Con il decreto previsto dall'art. 3 della legge e' approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalita' cui e' subordinata l'apertura della scuola. Del decreto di autorizzazione e' data notizia gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 4
Art. 4. Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui e' stata rilasciata l'autorizzazione.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 5
Art. 5. Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di questa e' affidata, nei modi previsti all'[art. 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art9), alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorita', di sostituire il titolare mancante.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 6
Art. 6. Il direttore della scuola ha la piena responsabilita' didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo. Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli. Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola e' costituita per i provvedimenti di competenza.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 7
Art. 7. Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facolta' di medicina e chirurgia o di altre facolta' universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici. L'insegnamento puo' essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'[art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art1), e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 8
Art. 8. Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 9
Art. 9. Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 10
Art. 10. I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 170 anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda. Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall'[art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art4), sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate. I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 11
Art. 11. Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale. Alla domanda debbono essere uniti: il certificato di nascita; il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, di data non superiore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda; il certificato di subite vaccinazioni d'obbligo rilasciato dal competente ufficiale sanitario; la fotografia del richiedente debitamente vidimata dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante; il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti. Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4 della legge. Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovra' essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovra' essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda e' stata registrata. Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione. Contro il provvedimento di non ammissione e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 12
Art. 12. Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o piu' sanitari designati dal consiglio di amministrazione. La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati. I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 13
Art. 13. La frequenza della scuola e' obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanita' puo' autorizzare il differimento della data iniziale dei corsi. Qualora in corso di anno scolastico l'allievo si trasferisca ad altra residenza, e' ammesso a frequentare nella nuova sede, o in sede viciniore, il corso corrispondente a quello frequentato nella scuola di provenienza, facendone domanda entro dieci giorni dalla data in cui ha cessato la frequenza dalla scuola stessa. Se il cambio di residenza avviene ad anno scolastico ultimato, l'allievo e' ammesso a frequentare nella nuova sede II corso in cui sia stato ammesso nella scuola di provenienza. In ogni caso l'ammissione alla nuova scuola e' subordinata alla disponibilita' dei posti esistenti.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 14
Art. 14. Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico. Gli allievi non possono rimanere occupati per piu' di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere. Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonche' degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 15
Art. 15. Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 16
Art. 16. Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato. I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore. I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola e' ammesso ricorso per motivi di legittimita' e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 17
Art. 17. Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia. Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione. Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola. Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 18
Art. 18. La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 settembre.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 19
Art. 19. La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 20
Art. 20. Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica. Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 21
Art. 21. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti, per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 22
Art. 22. I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanita' ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 23
Art. 23. La vigilanza che, per l'[art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art1), compete al Ministero della sanita', e' esercitata normalmente dal medico provinciale.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 24
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999, N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 25
Art. 25. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'[art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art20), devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici. Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 21 della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte dell'apposita commissione. Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato. Ai sensi dell'art. 21 della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorita' dello Stato.
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103- art. 26
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