DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 681

Type DPR
Publication 1968-04-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisca la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisca la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati: convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, peritori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce di tariffa n. ex 02.01-A-11, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente di n. 5000 capi, si applica il dazio del 4% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati: i tori, dal certificato di ascendenza; le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza. Il dazio applicabile agli animali nell'ambito di detto contingente tariffario non puo', in alcun caso, essere inferiore a quello applicato al bestiame in questione importato dagli altri Stati membri delle Comunita' europee, scortato dai certificati prescritti.

Art. 2

Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-I-b-l, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente di 30.000 tonnellate, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3

Il contingente di 31.000 tonnellate di tonni freschi refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-l-b-1, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, ammessi per l'anno 1966 a norma della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 680 e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1237, al dazio di 0,50% su valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, e' aumentato a 33.600 tonnellate.

Art. 4

Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i merluzzi, compreso lo stoccafisso e il baccala', semplicemente salati o in salamoia o secchi, della voce di tariffa n. 03.02-A-l-b-2, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente di 54.000 tonnellate, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Dal 1 novembre 1966 fino al 31 ottobre 1967, per i semi di barbabietola da zucchero delle varieta' "Maribo", "Buszczinsky", "Janaz" e "Saroz", della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente supplementare di 350 tonnellate, si applica il dazio del 6% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6

Dal 1 novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varieta' "Eagle Hill", "Maribo", "Janaz", "Saroz" e "Buszczinsky", della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente di 700 tonnellate, si applica il dazio del 6,50% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota alla voce di tariffa n. 38.11-C-111-b e' modificata come segue: "Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantita' di prodotti petroliferi contenuta".

Art. 8

Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i prodotti sottoelencati, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: 1) paste di legno meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce di tariffa n. 47.01-A-I), destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di tonnellate 200.000; 2) paste di legno chimiche, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.298.300 (contingente globale per i prodotti delle voci di tariffa numeri 47.01-B-I-a-2, 47.01-B-l-b-2, 47.01-B-II-a-2, 47.01-B-II-b-2), cosi' ripartite: a) tonnellate 1.250.000, destinate alla produzione cartaria; b) tonnellate 32.000, destinate alla fabbricazione del cellophane; c) tonnellate 8.000, destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche; d) tonnellate 2.300, destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa; e) tonnellate 6.000, destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-111.

Art. 9

Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per i sottoelencati prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee si applicano: a) il dazio del 4,60% sul valore, per le ghise speciali contenenti manganese nella misura massima di 0,03%, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-11, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; b) il dazio dell'1% sul valore, per le ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio, della voce di tariffa n. 73.01-D-I; c) il dazio del 6% sul valore, per le lamiere dette "magnetiche" aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg inferiore o pari a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualita' M 4), delle voci di tariffa numeri ex 73.13-A-1 ed ex 73.15-B-VI-a-i, nei limiti di un contingente globale di 1000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) l'esenzione daziaria, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici, della voce di tariffa numero ex 73.15-A-IV-b, nei limiti di un contingente di 3000 tonnellate subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; e) il dazio del 6% sul valore, per le rotaie usate, della voce di tariffa n. 73.16-A-II-b.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota A) premessa al capitolo 74 della tariffa e' modificata come segue: "A) sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01: a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo; b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso: 1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.); 2) riutilizzabili ancora come fili, purche' siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilita' di impiego diverso dalla rifusione; c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purche', sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sotto posti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo".

Art. 11

Dal 1 gennaio 1968, per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, della voce di tariffa n. 78-01-A-1, si applica l'esenzione daziaria per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunita' europee, ed il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg per le provenienze da Paesi estranei alle Comunita' europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 12

La nota 4) alla voce di tariffa n. ex 78.01-A-I, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, e' modificata come segue: "Per il periodo dal 10 gennaio 1967 fino al 31 marzo 1968, per il piombo greggio, altro, non in lega, nei limiti di un contingente di 26.000 tonnellate, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".

Art. 13

Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per il piombo greggio, non in lega, della voce di tariffa numero ex 78.01-A-11, nei limiti di un contingente di 13.000 tonnellate, per tutte le provenienze, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 14

Dal 23 agosto 1967 fino al 31 dicembre 1967, i dazi minimi specifici previsti dalla nota 5) alla voce di tariffa n. 78.01-B, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, sono modificati come segue: placche di accumulatori, lire 13 per kg; cassette usate di accumulatori senza acido, lire 9,50 per kg; altri cascami e rottami di piombo, lire 17 per kg.

Art. 15

Dal 1 gennaio 1968, l'allegato II alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio e' sospesa totalmente o parzialmente, e sostituito da quello annesso al presente decreto.

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 12. - GRECO

Allegato II

ALLEGATO II ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO E SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE Parte di provvedimento in formato grafico

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