DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 718

Type DPR
Publication 1968-04-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati;

trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Dal 1 aprile al 30 giugno 1968, per i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffe', della voce di tariffa n. 17.03-B-11, in provenienza da paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente tariffario di 1200 tonnellate, si applica il dazio del 2,70% sul valore subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti del contingente tariffario di cui al comma precedente non puo' essere, in nessun caso, inferiore al dazio applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri (ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare), dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' economica europea, quando sono soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a tali prodotti del regime preferenziale previsto.

Art. 2

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, la carta da giornali, della voce di tariffa n. 48.01-A, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 3.750 tonnellate, e' ammessa all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoffa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (cables) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce di tariffa n. ex 54.03-B-1-a, in provenienza da paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunita' europee, si applicano i dazi del 3% sul valore, per il periodo dal 11 gennaio al 30 giugno 1968, e del 2,60% sul valore, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silico, della voce di tariffa n. 73.02-C, per tutte, le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 650 tonnellate, e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silico-manganese, della voce di tariffa n. 73.02-D, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunita' europee, e' ammesso all'importazione, in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,1% di carbonio e da oltre 301 fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce di tariffa n. ex 73.02-E-I, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 2.482 tonnellate, e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, per l'alluminio greggio, della voce di tariffa n. 76.01-A, in provenienza da paesi estranei alle Comunita' europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunita' europee, si applica il dazio del 5% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 8

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, il magnesio greggio, della voce di tariffa n. 77.01-A, per tutte le provenienze, e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti tariffari: 5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, piu' del 99,7% di magnesio puro; 5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, il 99,7% o meno di magnesio puro.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 55. - GRECO

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