DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 745
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601;
Considerato che i sali destinati alla canditura non restano incorporati nei prodotti finiti e che, pertanto, sono esenti da imposta di consumo in base all'art. 1 della succitata legge 5 luglio 1966, n. 519;
Ritenuto che, in conseguenza di tale esenzione, non e' piu' dovuta la restituzione dell'imposta sul sale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i suddetti prodotti quando vengono esportati all'estero, ne' deve applicarsi l'imposta di consumo gravante sugli stessi prodotti, in base al citato decreto presidenziale, quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio;
Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche. La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa.
Art. 2
E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.
SARAGAT MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 74. - GRECO
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