DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 757
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario. approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, numero 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244; Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, n. 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria; Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 25 marzo 1968; Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla meta' del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, e' autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 89. - GRECO
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