DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;
Visto l'art. 29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Titolo I Dei soggetti
Art. 1
Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell'art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima. Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed e' disciplinato dal presente decreto. Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.
Titolo II Dei contributi e delle altre entrate
Art. 2
Il fondo e' alimentato: a) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3 per cento delle provvigioni liquidate all'agente e rappresentante e da un pari contributo, a carico dell'agente e rappresentante, che verra' trattenuto dalle ditte medesime all'alto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l'agente e rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attivita' per una sola ditta. A tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese effettivamente sostenute; b) dai trasferimenti effettuati a norma dell'art. 5; c) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma dell'art. 8; d) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformita' delle norme vigenti.
Art. 3
I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2, trattenuti sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e quelli di pertinenza delle ditte mandanti devono essere versati all'ENASARCO dalle ditte in una unica soluzione, all'atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, entro tre mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione di queste. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato da una distinta da cui risulti: a) la ragione sociale o la denominazione della ditta versante, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall'ENASARCO alla stessa; b) il periodo al quale afferisce la liquidazione delle provvigioni relative ai contributi versati; c) i dati anagrafici e la matricola di ciascun agente e rappresentante; d) il timbro e la firma della ditta versante. Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO dovranno essere riportati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale. La ricevuta del versamento verra' rilasciata direttamente dall'ENASARCO, a meno che il versamento stesso non sia effettuato a mezzo di vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO. In questi ultimi casi la ricevuta postale sostituira' a tutti gli effetti quella dell'ENASARCO.
Art. 4
In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui all'art. 2, lettera a), le ditte mandanti, oltre al pagamento dei contributi dovuti per la quota a proprio carico e per quella a carico degli agenti e rappresentanti, sono tenute al pagamento delle spese e degli interessi di mora in favore dell'ENASARCO nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. E' in facolta' delle ditte mandanti di versare i contributi sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti ed eccedenti i massimali previsti dall'art. 2, lettera a). Non e' ammesso il versamento di contributi prescritti ai sensi dell'art. 2948 del codice civile. Gli obblighi derivanti all'ENASARCO per effetto del presente decreto nei confronti degli agenti e rappresentanti sorgono alla data di ricezione dei versamenti, sempreche' gli stessi siano accompagnati dalla distinta di cui all'art. 3. In caso di versamenti non accompagnati da distinta, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione della distinta stessa.
Art. 5
L'agente e rappresentante ha facolta' di richiedere all'ENASARCO il trasferimento sul proprio conto individuale, di cui all'art. 6, dei contributi, a suo carico e di quelli versati dalle ditte mandanti a proprio carico, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e successive modificazioni, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958. La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento previsto dal comma primo e' irrevocabile e le relative somme restano definitivamente vincolate al conto individuale come previsto dall'art. 7. In caso di scioglimento di contratti di agenzia e rappresentanza per i quali sia prevista la restituzione alle ditte mandanti dei contributi di propria spettanza, l'ENASARCO provvedera' a reintegrare le ditte medesime di quanto esse avessero diritto di ripetere.
Art. 6
L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento istituira' per ciascun agente e rappresentante un conto individuale sul quale annotera' i versamenti effettuati dalle ditte. Sul conto di cui al comma precedente dovranno essere annotati i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 e gli accrediti derivanti da attribuzioni di utili, nonche' gli eventuali addebiti. All'atto della istituzione del conto individuale di cui al primo comma, l'ENASARCO rilascera' all'agente e rappresentante un certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'ENASARCO trasmettera' a ciascun agente e rappresentante un estratto del conto ad esso intestato. Entro la stessa data, provvedera' ad inviare alle ditte mandanti un estratto-conto dei contributi versati. Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dallo invio, l'estratto-conto si intendera' definitivamente approvato dagli interessati.
Art. 7
Il conto individuale di cui all'art. 6, anche per la parte dei contributi a carico delle ditte, restera' vincolato fino al compimento del 60° anno di eta' da parte dell'agente e rappresentante, salvo quanto previsto dall'art. 14.
Art. 8
Tutte le entrate del fondo, dedotte le spese per la gestione dello stesso, saranno impiegate secondo un piano determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, il quale fissa le relative quote nelle seguenti forme: a) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) annualita' dovute dallo Stato; c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario; d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidita'; e) beni immobili; f) mutui ipotecari. Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi. Il piano annuale e' sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso deve essere destinata a depositi su conti correnti, secondo la previsione di cui al comma primo, al punto d), una percentuale delle entrate idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilita' dei fondi per le prestazioni spettanti agli iscritti. I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO previo parere di apposito comitato espresso dallo stesso consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente la facolta' di deliberare, su conforme parere del comitato di cui al comma precedente, gli investimenti concernenti: depositi su conti correnti fruttiferi presso istituti di credito; mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
Titolo III Delle prestazioni
Art. 9
Le prestazioni del fondo consistono in: a) pensioni di vecchiaia; b) pensioni di invalidita'; c) pensioni ai superstiti; d) liquidazioni in capitale.
Art. 10
Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di cui agli articoli seguenti e della determinazione delle stesse, si intende: a) per "anzianita' contributiva" il numero degli anni coperti da contribuzione non liquidata, con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati. Si fa eccezione per quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 30; b) per "provvigione liquidata" l'importo sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'articolo 2, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero. E' in facolta' dell'ENASARCO richiedere, al fino di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei mandati di agenzia. I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento saranno considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.
Art. 11
L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva e che abbia compiuto il 600 anno di eta', acquisisce il diritto di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del conto individuale. L'agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al comma primo deve presentare domanda all'ENASARCO, su apposito modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di liquidazione per il quale decide di optare. Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla direzione generale dell'ENASARCO in Roma, a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno. L'agente per ottenere la prestazione prescelta dovra' rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto. L'agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui all'allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 12
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che abbia conseguito il diritto a pensione venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per la instaurazione di nuovi rapporti, dopo il quinto anno dalla data di conseguimento del detto diritto a pensione l'agente puo' chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione calcolato secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell'articolo 11. Qualora successivamente alla liquidazione del supplemento di pensione l'agente e rappresentante continui l'attivita', e fino alla cessazione totale di questa, si procedera' ogni biennio a liquidazione di ulteriori supplementi di pensione calcolati secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell'art. 11.
Art. 13
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che ha ottenuto la liquidazione del conto individuale venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti, al raggiungimento di una anzianita' contributiva di almeno 15 anni in dipendenza del nuovo conto, l'agente e rappresentante ha facolta' di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile calcolata come previsto dalla lettera a) dell'art. 11; b) la liquidazione del conto individuale. Per la presentazione della domanda e per la decorrenza della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. All'agente e rappresentante che alla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia si trovi nelle condizioni di cui al comma primo ma non possa far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva successivi alla erogazione della prima prestazione, compete la liquidazione del nuovo conto individuale.
Art. 14
L'agente e rappresentante che abbia subito una invalidita' permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno 5 anni di anzianita' contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto di optare tra: a) una pensione annua di invalidita' reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 10 gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva; b) la liquidazione del conto individuale. Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 15
L'accertamento dello stato di invalidita' e' effettuato dall'ENASARCO. La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' permanente e assoluta e' demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico C definitivo. Qualora, a richiesta dell'agente e rappresentante, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosca l'invalidita', le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a carico del richiedente. L'ENASARCO ha facolta' di sottoporre il pensionato per invalidita' a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Art. 16
Il pensionato per invalidita', a cui favore venga istituito un nuovo conto per effetto dell'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, perde il diritto alla pensione di invalidita' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificata l'istituzione del nuovo conto. In tal caso l'agente e rappresentante ha facolta' di richiedere, entro un anno, la ricostruzione del proprio conto individuale dalla data della sua prima iscrizione al fondo previa restituzione delle rate di pensione di invalidita' riscosse. La restituzione totale delle rate di pensione di invalidita' dovra' avvenire entro tre anni dalla data di cui al comma primo.
Art. 17
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidita' e che abbia provveduto alla ricostruzione del conto ha diritto alle prestazioni previste dal presente decreto sulla base dell'anzianita' contributiva maturata precedentemente e posteriormente al periodo di invalidita'.
Art. 18
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidita' e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto potra' far valere, gli effetti delle prestazioni previste dal presente decreto, solo l'anzianita' contributiva maturata successivamente alla istituzione del nuovo conto.
Art. 19
In caso di morte dell'agente e rappresentante non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 5 anni di anzianita' contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'art. 21 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'art. 22. Fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva minima di cui al comma primo, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta minima che non potra' essere inferiore ai 15/40 esimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del decesso.
Art. 20
Ai superstiti, indicati nell'art. 22, dell'agente e rappresentante pensionato per invalidita' o vecchiaia spetta una pensione di reversibilita' commisurata alle aliquote riportate nello stesso art. 22 della pensione goduta dall'agente. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente e rappresentante sia stato istituito un nuovo conto, la base per il computo della pensione di reversibilita' e' determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e rappresentante stesso ai sensi dell'art. 12. La pensione di reversibilita' spettante cumulativamente ai superstiti non potra' comunque essere inferiore ai 15/40 esami del 70% della media delle provvigioni annue liquidate dal 1 gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione.
Art. 21
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