DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 778

Type DPR
Publication 1968-03-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 44;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni:

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'interno; Decreta:

Art. 1

Il servizio speciale, effettuato dalle casse di risparmio postali per conto di province, comuni, istituti di beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, previsto nel regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' soppresso e pertanto sono abrogati gli articoli 205 e 206 del medesimo regolamento.

Art. 2

Tra l'art. 152 e l'art. 153 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, e' inserito il seguente articolo: "Art. 152-bis - Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendano valersi delle casse di risparmio postali per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio postale, l'emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi: a) somme costituenti rendite o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilita' degli amministratori; b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio. I libretti emessi per il deposito delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma, sono sottoposti al vincolo per "collocamento di capitali". Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate dal visto di approvazione della competente autorita' tutoria".

Art. 3

Tra l'art. 163 e l'art. 164 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, e' inserito il seguente articolo: "Art. 163-bis - I rimborsi, a saldo o in conto, del capitale risultante sui libretti di cui al secondo comma dell'articolo 152-bis sono subordinati all'autorizzazione della competente autorita' tutoria".

Art. 4

L'art. 143 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Gli uffici postali che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono anche effettuare, se espressamente autorizzati dalla competente direzione provinciale, il servizio dei libretti al portatore e quello dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati. L'amministrazione centrale ha facolta', di stabilire modalita' per l'applicazione di quanto previsto nel comma precedente".

Art. 5

L'art. 144 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' sostituito dal seguente: "I libretti nominativi sono di due tipi: libretti ordinari, emessi a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio della Repubblica, e libretti speciali, emessi a favore di italiani residenti all'estero. I libretti al portatore sono di un solo tipo. I libretti nominativi ordinari e quelli al portatore contengono un certo numero di cedole, le quali sono di due specie, a seconda che occorrano per eseguire rimborsi nell'ufficio di emissione del libretto o in altro ufficio. I libretti nominativi speciali non sono provvisti di cedole. La forma e le caratteristiche dei libretti sono determinate con decreto ministeriale. Appositi fascicoli vengono adoperati per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati. I depositi giudiziari vengono effettuati su appositi libretti infruttiferi. Tutti i libretti o fascicoli sono distinti con un numero progressivo, seguito da un numero frazionario".

Art. 6

L'art. 146 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' sostituito dal seguente: "All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono, su apposito registro, una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto. Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario. Anche l'amministrazione centrale tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto, sulla quale registra le singole operazioni di deposito o di rimborso che le vengono partecipate dagli uffici".

Art. 7

Il primo comma dell'art. 204 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' sostituito dal seguente: "I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti sui fascicoli di cui al quarto comma dell'art. 144, e sono partecipati all'amministrazione centrale con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel primo comma dell'art. 197".

Art. 8

I crediti degli speciali fascicoli per depositi a favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti ecclesiastici ed altri enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno trasferiti, mediante rinnovazione, su libretti nominativi ordinari.

Art. 9

L'art. 189 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, provinciali o comunali o di altri enti, escluse le opere pie, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'amministrazione o allo ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata. I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma precedente sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorita' tutorie. Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante".

Art. 10

Il quarto comma dell'art. 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, numero 775, e' abrogato.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - REALE - COLOMBO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 104. - GRECO

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