DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1968, n. 779

Type DPR
Publication 1968-03-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

La scelta o, se del caso la ripartizione dei contributi previsti alla lettera d) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia, a pareggio del bilancio dello Stato somalo, tra forniture ed erogazioni dirette sara' stabilita, d'intesa fra i Governi dei due Paesi, tenendo conto della congiuntura economica della Somalia, della situazione del bilancio di quel Paese e di eventuali circostanze eccezionali: come calamita' pubbliche o altri avvenimenti che possono influire sull'economia somala.

Art. 2

I contributi di cui alla lettera e) dell'art. 1 della legge citata nell'articolo precedente per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori, nonche' per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia verranno corrisposti tenendo presenti le seguenti direttive: a) i progetti da finanziare saranno scelti nei limiti delle somme stanziate per ciascun esercizio finanziario, mediante intese fra i due Governi, dalle quali dovra' risultare che il progetto o la fornitura da finanziare con il contributo italiano rientra nei piani di sviluppo economico e sociale della Somalia; b) i progetti dovranno essere eseguiti da cittadini italiani o da enti, societa' o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana. Le installazioni e i materiali forniti a tale titolo dovranno essere di produzione prevalentemente italiana; c) i contratti d'appalto o di fornitura saranno stipulati direttamente dal Governo somalo, o dagli enti o dalle amministrazioni da esso delegate, con gli appaltatori o fornitori che adempiano ai requisiti di cui alla lettera b) precedente; d) i pagamenti verranno effettuati in una o piu' soluzioni, direttamente in favore degli appaltatori o fornitori, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle avvenute forniture, su presentazione della necessaria documentazione, debitamente vistata ed approvata dal Governo somalo.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 2. - GRECO

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