DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 795
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86 , relativo al corso di laurea in scienze naturali e' modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 88 , relativo al corso di laurea in scienze biologiche e' modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 117 , relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) e' modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facolta' di "geologia applicata" e' soppresso e sostituito da quello di "geologia applicata all'ingegneria".
Art. 119 , relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consistera' nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi".
Art. 120 , relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica e' modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facolta' di "impianti elettrici II" e "misure elettriche II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica";
"Misure sulle macchine elettriche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 44. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 86, relativo al corso di laurea in scienze naturali e' modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)". Art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche e' modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)". Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) e' modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facolta' di "geologia applicata" e' soppresso e sostituito da quello di "geologia applicata all'ingegneria". Art. 119, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consistera' nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi". Art. 120, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica e' modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facolta' di "impianti elettrici II" e "misure elettriche II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica"; "Misure sulle macchine elettriche".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 44. - GRECO
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