DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 813

Type DPR
Publication 1968-06-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza e' aggiunto il seguente: "Istituto di diritto e di economia del lavoro". Gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, relativi alle modalita' per gli esami di laurea e per l'ammissione al conseguimento di una seconda laurea da parte dei laureati della facolta' di magistero sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 40. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. La dissertazione scritta, in tre copie, deve essere presentata alla Segreteria non piu' tardi del 31 maggio e del 15 ottobre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami. L'argomento della dissertazione dovra' essere letterario, storico, geografico, pedagogico, filosofico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere pedagogico psicologico, filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere dovra' riguardare la letteratura, la filologia e in generale la cultura delle rispettive nazioni. Art. 41. - I laureati in materie letterarie che aspirino alla laurea in pedagogia vengono ammessi al 30 anno e devono sostenere i seguenti esami biennali: filosofia, storia della filosofia, pedagogia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare una prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire detti corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia superando i relativi esami. Art. 42. - I laureati in materie letterarie o in pedagogia che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere vengono ammessi al 3° anno e devono seguire superando i relativi esami un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due, ed un corso biennale per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella gia' studiata. I diplomati in vigilanza sono invece ammessi al secondo anno, e devono sostenere, superando i relativi esami, un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due e tre annuali della letteratura relativa alla lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella gia' studiata. Essi sono anche tenuti a sostenere la prova scritta di latino. Tutti indistintamente, ove non li abbiano gia' seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di filologia romanza e uno di filologia germanica e superare gli esami. Sono altresi' tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Art. 43. - I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie vengono ammessi al secondo anno, e devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di storia romana e per un triennio i corsi di geografia superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino qualora non l'abbiano gia' sostenuta, e quella di cultura generale. Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia, abbiano seguito per un anno il corso di geografia superando i relativi esami vengono ammessi al terzo anno. Art. 44. - I laureati in lingue e letterature straniere, purche' forniti di diploma di abilitazione magistrale o di maturita' scientifica, che aspirino alla laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 30 anno e devono seguire i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami: Lingua e letteratura italiana (biennale); Lingua e letteratura latina (biennale); Storia romana; Geografia (biennale). Piu' tre materie a scelta fra quelle complementari del corso di materie letterarie, purche' non gia' sostenute durante il corso per la prima laurea. Devono, inoltre, sostenere la prova scritta di cultura generale e la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, qualora non l'abbiano gia' sostenuta. Art. 45. - I laureati in lingue e letterature straniere, purche' forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturita' scientifica, vengono ammessi al 20 anno del corso di laurea in pedagogia con l'obbligo di seguire i seguenti insegnamenti sostenendo i relativi esami: Pedagogia (triennale, a meno che non abbiano gia' sostenuto una prova annuale); Storia della filosofia (biennale, a meno che non abbiano gia' sostenuto una prova annuale); Filosofia (biennale). Piu' due insegnamenti a scelta fra quelli complementari del corso di pedagogia, purche' non gia' sostenuti durante il corso di studio per la prima laurea. Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche. Art. 46. - Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia, vengono ammessi al 3° anno e debbono seguire per un biennio il corso di filosofia sostenendo i relativi esami, e debbono inoltre sostenere tre esami annuali a scelta fra quelli complementari del corso per la laurea in pedagogia. Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e una di lingua latina. Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno. Art. 47. - Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 3° anno, e devono seguire (sostenendo i relativi esami) per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina, per un anno quello di storia romana, di geografia e due a scelta fra i complementari del corso di laurea in materie letterarie. Devono inoltre sostenere la prova scritta di latino e quella di cultura generale.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 37. - GRECO

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