DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. 820
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 19 dicembre 1967, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Oncologia sperimentale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 46. - GRECO
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia-art. 1
Rep. n. 1223 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Oncologia sperimentale", presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 12, 19 dicembre 1967 in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' predetta in virtu' e ai sensi dello art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948 registrato a pagina 448, volume V della raccolta; Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' direttore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Fortunati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906 e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di consigliere d'amministrazione rappresentante del consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 19 dicembre 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale 10, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; premesso: che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, quello di oncologia sperimentale; che le attivita' di ricerca in tale materia sono perseguite, da lungo tempo nell'ambito della facolta' medica di Bologna ed hanno una solida tradizione di tecniche e di preparazione culturale e scientifica in relazione alle attivita' didattiche e sperimentali dell'istituto di patologia generale; che il problema dell'oncologia sperimentale ha oggi una rilevanza medico-sociale di primo piano ed e' fondamentale nella razionalizzazione della lotta contro i tumori che si va organizzando in Italia e all'estero; che lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca inerenti alla cattedra di oncologia e' assicurato dalle attuali disponibilita' di attrezzature, di personale e di locali dell'istituto di patologia generale della facolta' di medicina e chirurgia; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'universita', con deliberazioni rispettivamente in data 12 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 18 dicembre 1967 - allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione del posto di ruolo di oncologia; che i consigli di amministrazione dell'universita' e del consorzio interprovinciale universitario, con deliberazioni rispettivamente in data 18 dicembre 1967 e 19 dicembre 1967 - gia' allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) - hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente alto, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito, con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di oncologia sperimentale, in aggiunta ai posti gia' assegnati dalla facolta' stessa.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 2
Art. 2. Il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna predetto si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore alla Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di oncologia sperimentale. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna, del primo titolare del posto di ruolo di professore di oncologia sperimentale, e si intende tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata, ai sensi dell'art. 6; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione professore per Oncologia sperimentale per medicina e chirurgia- art. 8
Art. 8. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94); perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato, a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia - ai sensi della [legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251) - con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 9 (nove) e alcune righe della facciata n. 10 (dieci). F.to Felice BATTAGLIA " Paolo FORTUNATI " Giovanni Ricci, teste " Adriano FIORE, teste " dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante d'ordine, del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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