DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 821
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario di cui duemilacentocinquanta durante l'anno accademico 1966-67;
Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62 concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita';
Visti i decreti presidenziali 1 aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344 e 12 marzo 1968, n. 602, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti ottantaquattro posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;
Visto il decreto presidenziale 4 giugno 1968, n. 812, con il quale vennero recuperati e nuovamente ripartiti settantaquattro posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;
Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati - per i posti di cui ai citati decreti presidenziali 1 aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 - nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, quattro posti non risultano coperti o perche' i concorsi relativi sono andati deserti, o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
I quattro posti di assistente di ruolo, gia' attribuiti alle seguenti cattedre del sottoindicato ateneo con decreto presidenziale 10 aprile 1967, n. 343, sono recuperati dal contingente riservato: Numero dei posti UNIVERSITA DI BOLOGNA Facolta di medicina e chirurgia: 1) cattedra di clinica oculistica.................. 1 Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali: 1) cattedra di fisica superiore.................... 2 2) cattedra di zoologia............................ 1
Art. 2
I quattro posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono cosi' ripartiti: FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Bologna: 1) cattedra di radiologia.......................... 1 Universita di Roma: 1) cattedra di clinica dermosifilopatica........... 1 FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Universita di Bologna 1) cattedra di fisica superiore.................... 1 FACOLTA DI INGEGNERIA Universita di Palermo 1) cattedra di urbanistica......................... 1
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 38. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.