DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 822
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;
Visto l'atto in data 24 novembre 1967 a rogito del notaio dott.
Enrico Sandrini, di Firenze, con il quale e' stato costituito fra le casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, Prato, Pisa, Livorno, San Miniate, Volterra, Carrara e Monte di credito su pegno di Lucca, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, e ne e' stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e con un fondo di garanzia iniziale di L. 3 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente, vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
L'istituto predetto e' autorizzato ad esercitare, nel territorio della Regione toscana il credito fondiario ed edilizio in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Regis
trato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1968 Atti
del Governo, registro n. 221, foglio n. 48. - GRECO
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 1
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA Statuto Art. 1. ((L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a Firenze per iniziativa delle Casse di risparmio della regione Toscana, e' ente morale, ha personalita' giuridica e gestione autonoma, ed e' soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina della funzione creditizia.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 2
Art. 2. ((L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della [legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238), ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 4
Art. 4. ((I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 8 miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso: Cassa di risparmio di Carrara..... n. 368 q. per L. 184.000.000 Cassa di risparmio di Firenze..... " 7.808 " per " 3.904.000.000 Cassa di risparmi di Livorno...... " 1.005 " per " 502.500.000 Cassa di risparmio di Lucca....... " 1.771 " per " 885.500.000 Cassa di risparmio di Pisa........ " 1.110 " per " 555.000.000 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia......................... " 1.443 " per " 721.500.000 Cassa di risparmi e depositi di Prato.......................... " 1.125 " per " 562.500.000 Cassa di risparmio di San Miniato. " 829 " per " 414.500.000 Cassa di risparmio di Volterra.... " 485 " per " 242.500.000 Monte di credito su Pegno di Lucca " 56 " per " 28.000.000 ------ ------------- n. 16.000 L. 8.000.000.000 ------ ------------- Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'[art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1). Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante e' tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea, purche' a voti unanimi, potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non puo' aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a seguito di eventuali successive variazioni.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 5
Art. 5. I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 30.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 6
Art. 6. ((Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato consultivo; il direttore generale.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 7
Art. 7. L'assemblea e' costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ha il potere di sostituirlo ai sensi del presente statuto. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario del consiglio di amministrazione. Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 8
Art. 8. Spetta all'assemblea: a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'istituto, e cio' in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione ai fondi di garanzia fra gli enti partecipanti e, in sede di aumento di detti fondi, sull'assunzione totale o parziale di quote dei medesimi da parte di enti partecipanti diversi da quelli cui farebbero carico; e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun ente partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale; f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 9
Art. 9. L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f), g). Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti, i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto. Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 10
Art. 10. La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 11
Art. 11. Salvo quanto e' precisato nei comma quinto e sesto del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Ciascun ente partecipante dispone di tanti voti quante sono le sue quote di partecipazione ai fondi di garanzia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono gli enti partecipanti presenti o rappresentati, salvo i casi previsti dal comma quinto e sesto del presente articolo. Le votazioni debbono essere fatte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Per la validita' delle deliberazioni sugli oggetti di cui al paragrafo "c)" dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati. Per la validita' delle deliberazioni sugli argomenti di cui al paragrafo "d)" dello stesso art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la meta' dei fondi di garanzia e la totalita' dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 12
Art. 12. L'istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 13
Art. 13. ((Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e di chi presti la sua opera all'istituto.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 14
Art. 14. ((Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potra' essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 15
Art. 15. Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza provvede per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'[art. 2386 codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2386).
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 16
Art. 16. I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 17
Art. 17. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, ed affida ad uno degli altri componenti le mansioni di segretario sia del consiglio sia delle assemblee.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 18
Art. 18. ((Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nel cast di urgenza la convocazione puo' essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni interi. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 19
Art. 19. ((Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Senza deflettere dalla generalita', esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine del giorno; 3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dal, l'istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato consultivo; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che la alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonche' su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari, per i quali l'iniziativa e' demandata al direttore generale, come previsto al successivo art. 24; 9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto; 12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 20
Art. 20. ((Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita', la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa, che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti - dal vice presidente, compreso, in poi - fara' fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 21
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