DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 849
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione, fra l'altro, della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni nell'esecuzione delle disposizioni di detta convenzione e le norme di carattere procedurale relative;
Considerata la necessita' di emanare norme per l'applicazione, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 5, lett. a) numeri 3 e 4, della citata convenzione, armonizzando, in conseguenza, con dette disposizioni quelle contenute nell'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ed integrando, inoltre, le voci della tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, modificata, ultimamente, dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. La licenza obbligatoria di cui al precedente comma puo' ugualmente venire concessa: 1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese); 2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria e' concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto".
Art. 2
Dopo l'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 54-bis. - La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria non puo' essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o dei diritti che ne derivano". "Art. 54-ter. - La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese". "Art. 54-quater. - Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti da' pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata". "Art. 54-quinquies. - L'ufficio da' pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni. La licenza e' concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato". "Art. 54-sexies. - Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata della licenza stessa, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, e' subordinata la concessione stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. La licenza e' revocata, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative e quello di revoca sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti".
Art. 3
La licenza obbligatoria e' soggetta alle seguenti tasse: 1) tassa di domanda; 2) tassa di concessione. La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza. La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione.
Art. 4
Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci: "1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000; 2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000".
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - SCALFARO - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 30. - GRECO
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