DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1968, n. 850
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 884;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;
Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Padova, intese ad ottenere l'istituzione della facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, presso l'universita' medesima;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Presso la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali puo' essere istituito il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato A). All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "laurea in scienze statistiche ed economiche". La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali rilascia anche la laurea in "scienze statistiche ed economiche". Dopo la tabella VII, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero VII-bis, la tabella annessa al presente decreto (allegato A).
Art. 2
A decorrere dall'anno accademico 1968-69 e' istituita presso l'Universita' di Padova, la facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con il corso di studi che rilascia la laurea in scienze statistiche ed economiche e con il corso di studi, che rilascia il diploma di statistica.
Art. 3
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza dalla stessa Universita' di Padova; b) un altro posto di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa Universita' di Padova; c) un altro posto di professore, prelevato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; d) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
Art. 4
Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi della laurea in scienze statistiche ed economiche (allegato B). Il corso di studi per il diploma di statistica, esistente presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Padova passa a far parte della nuova facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, istituita con il presente decreto presso la stessa Universita' degli studi di Padova.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 40. - GRECO
Allegato A
ALLEGATO A TABELLA VII-bis LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE Durata del corso degli studi: quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica, o di maturita' scientifica, o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facolta' provvedera' a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea. Insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di analisi matematica; 2. Analisi matematica; 3. Geometria analitica; 4. Calcolo delle probabilita'; 5. Istituzioni di statistica; 6. Statistica; 7. Statistica metodologica; 8. Demografia; 9. e 10. Economia e politica (biennale); 11. Politica economica e finanziaria; 12. Istituzioni di statistica economica; 13. Statistica economica; 14. Economia d'azienda; 15. Statistica aziendale e analisi di mercato; 16. Controllo statistico della qualita' e statistica industriale; 17. Istituzioni di diritto privato; 18. Istituzioni di diritto pubblico; 19. Teoria dei campioni. Insegnamenti complementari: 1. Geografia politica ed economica; 2. Statistica sociale; 3. Sociologia; 4. Scienza delle finanze; 5. Econometrica; 6. Contabilita' nazionale; 7. Diritto commerciale; 8. Diritto del lavoro; 9. Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale; 10. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 11. Ricerca operativa; 12. Teoria dei sistemi; 13. Psicologia sperimentale; 14. Antropologia; 15. Statistica medica e biometria; 16. Statistica applicata alle scienze fisiche; 17. Genetica; 18. Diritto dell'economia pubblica; 19. Storia della statistica. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta'. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca presso la facolta' di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facolta' dell'ateneo. Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno. Per l'insegnamento biennale di economia politica e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Allegato B
ALLEGATO B Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Padova, relativo all'istituzione della facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Art. 1. - All'elenco delle facolta', che comprende l'Universita' degli studi di Padova, e' aggiunta la seguente: "facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali con annessa la scuola di statistica". Poiche' la scuola di statistica non fa piu' parte della facolta' di giurisprudenza nello stesso primo articolo la relativa annotazione al secondo capoverso viene soppressa, cosi' come vengono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione, gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41, relativi all'ordinamento della suddetta scuola di statistica. Dopo l'art. 53, e con ii conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti il seguente nuovo titolo IV e i seguenti nuovi articoli da 54 a 60, relativi all'ordinamento della nuova facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali con il corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche ed il corso di studi pernamento della suddetta scuola di statistica. Titolo IV Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali Art. 54. La facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali conferisce: la laurea in scienze statistiche ed economiche; il diploma in statistica. Art. 55. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; i diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno e il consiglio di facolta' provvedera' a prescrivere di volta in volta il piano di studi per la laurea. Sono insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di analisi matematica; 2. Analisi matematica; 3. Geometria analitica; 4. Calcolo delle probabilita'; 5. Istituzioni di statistica; 6. Statistica; 7. Statistica metodologica; 8. Demografia; 9. e 10. Economia politica (biennale); 11. Politica economica e finanziaria; 12. Istituzioni di statistica economica; 13. Economia d'azienda; 14. Statistica economica; 15. Statistica aziendale e analisi di mercato; 16. Controllo statistico della qualita' e statistica industriale; 17. Istituzioni di diritto privato; 18. Istituzioni di diritto pubblico; 19. Teoria dei campioni. Sono insegnamenti complementari: 1. Geografia politica ed economica; 2. Statistica sociale; 3. Sociologia; 4. Scienza delle finanze; 5. Econometrica; 6. Contabilita' nazionale; 7. Diritto commerciale; 8. Diritto del lavoro; 9. Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale; 10. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 11. Ricerca operativa; 12. Teoria dei sistemi; 13. Psicologia sperimentale; 14. Antropologia; 15. Statistica medica e biometria; 16. Statistica applicata alle scienze fisiche; 17. Genetica; 18. Diritto dell'economia pubblica; 19. Storia della statistica. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica o fra quelle impartite in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta'. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Dovra' anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca presso la facolta' di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facolta' dell'ateneo. Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno. Per l'insegnamento biennale di economia politica e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo. Art. 56. Gli esami di istituzioni di analisi matematica, di analisi matematica, di geometria analitica, di calcolo delle probabilita', di istituzioni di statistica, di statistica, di economia politica (primo esame), di istituzioni di statistica economica, di statistica economica, di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico, devono essere superati prima degli altri esami fondamentali. Gli esami di istituzioni di analisi matematica e di geometria analitica dovranno essere superati prima degli esami di analisi matematica e di statistica. L'esame di istituzioni di statistica dovra' essere superato prima degli esami di statistica, di demografia e di statistica economica. L'esame di analisi matematica dovra' essere superato prima dell'esame di calcolo delle probabilita'. Gli esami di economia politica (primo esame) e di istituzioni di statistica economica, dovranno essere superati prima dell'esame di statistica economica. L'esame di economia politica (secondo esame) dovra' essere superato prima dell'esame di politica economica e finanziaria. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su tema approvato dal professore della materia e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studi e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata. Art. 57. La durata del corso degli studi per il diploma in statistica e' di due anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per il turismo, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. Sono insegnamenti fondamentali: 1. Elementi di matematica; 2. Statistica; 3. Statistica economica - corso elementare; 4. Statistica giudiziaria (semestrale); 5. Statistica sociale (semestrale); 6. Antropometria (semestrale); 7. Statistica sanitaria (semestrale); 8. Sociologia generale; 9. Demografia; 10. Geografia politica ed economica. Sono insegnamenti complementari: 1. Economia politica - corso elementare; 2. Biometria; 3. Antropologia; 4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico; 5. Calcolo delle probabilita'; sue applicazioni statistiche; 6. Controllo statistico della qualita' e statistica industriale; 7. Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti; 8. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 9. Ricerca operativa; 10. Economia d'azienda. Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli pure semestrali di antropometria e statistica sanitaria, comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno. L'insegnamento di elementi di matematica e' propedeutico rispetto a quello di statistica. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche o in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta'. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari. Art. 58. L'esame di statistica deve essere superato prima degli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di antropometria, di statistica sanitaria e di demografia. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia. Art. 59. Appartiene alla facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali l'istituto di statistica, che comprende i seminari di statistica, demografia, statistica economica ed aziendale, statistica sociale, biometria e statistica sanitaria, matematica, calcolo delle probabilita' e scienze economiche. La facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali nomina i direttori dell'istituto e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dei regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento fra istituto e seminario e' effettuato per mezzo del consiglio dei direttori, presieduto dal preside della facolta', sentiti i singoli professori che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'istituto. Sono ammessi a frequentare l'istituto ed i singoli seminari gli studenti della facolta' nonche' gli studenti di altra facolta' ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalita' di frequenza e di iscrizione sara' provveduto con un regolamento interno di facolta'. Art. 60. La facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali ha una propria biblioteca che e' disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio di facolta'". Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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