DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. 867

Type DPR
Publication 1968-05-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 1 febbraio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Trasmissione telefonica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 16. - GRECO

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino-art. 1

N. 141 di repertorio. POLITECNICO DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di "Trasmissione telefonica" presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto addi' primo del mese di febbraio in Torino, in una sala del rettorato del Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me, dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del Politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse del Politecnico medesimo, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. ing. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante del Politecnico di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del Politecnico medesimo in data 20 dicembre 1967 (allegato A); prof. ing. Giovanni Someda, nato a Dolo (Venezia) il 30 maggio 1901, presidente della SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a. con sede in Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della societa' stessa in data 24 novembre 1967 (allegato B); Premesso a) che il piano degli studi del corso di laurea in ingegneria elettronica del Politecnico di Torino comprende in uno dei gruppi di materie a scelta dello studente, l'insegnamento di "Trasmissione telefonica"; b) che la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a., in considerazione della vasta importanza che rivestono gli studi nel settore delle telecomunicazioni, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario relativo all'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Trasmissione telefonica"; c) che il consiglio della facolta' di ingegneria nell'adunanza del 2 dicembre 1967 (allegato C), il senato accademico nell'adunanza dell'11 dicembre 1967 (allegato D) ed il consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino nell'adunanza del 20 dicembre 1967 (allegato A) hanno approvato, ciascuno entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra predetta. Tutto cio' premesso i suddetti comparenti, della cui identita' personale e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a., affinche' presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di "Trasmissione telefonica", si impegna a versare al Politecnico medesimo i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire a tal uopo, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, a norma degli articoli 63, comma secondo e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle, vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono esser versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a., si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p. a. si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 4

Art. 4. Il Politecnico di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Trasmissione telefonica". Il Politecnico di Torino versera' altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di "Trasmissione telefonica" e si riterra' tacita mente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e l'istituzione del posto di professore di ruolo di "Trasmissione telefonica".

Convenzione professore per Trasmissione telefonica Ingegneria Politecnico Torino- art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse del Politecnico di Torino, sara' registrato in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io ufficiale rogante ricevo quest'atto di cui do' lettura alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, dichiarando di averne piena conoscenza. L'atto consta di due fogli su sette pagine intere e parte della ottava. Torino, addi' 14 febbraio 1968 Antonio CAPETTI Giovanni SOMEDA Eugenio DELL'ARMI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 2 febbraio 1968, n. 194, vol. 41 Atti pubblici amministrativi. Esatte L. esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.