DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 889

Type DPR
Publication 1968-04-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed agli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e da' esecuzione agli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il protocollo n. 15, punto 3, allegato all'accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia, relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n.

24.01 della nomenclatura di Bruxelles);

Vista la decisione del Consiglio di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia n. 1/67, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'8 dicembre 1967, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Visto il regolamento n. 973/67/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1967, relativo all'applicazione, nella Comunita', di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la CEE e la Turchia, relativa alla applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1967, relativa all'apertura e alla ripartizione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce n. 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese;

Vista la nota del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1967, relativa alla globalizzazione dei contingenti tariffari per le uve secche, fichi secchi e nocciole, in provenienza dalla Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla meta' del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data della importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTE

Tonnellate

ex 03.01-B-I-a

Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi 50

ex 03.01-B-I-c Altri pesci di mare (escluse le alici) freschi,refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi 370

I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo. Il regime previsto da questo articolo e' applicabile sino a quando non sara' entrata in vigore nelle Comunita' europee la politica comune della pesca.

Art. 2

All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari al dazio doganale applicabile alle importazioni degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunita' europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTE

Tonnellate

ex 03.01-B-I-b Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, comprese le specie thynnus pelamis ("palamite") e thunnus thynnus ("toriks o "orkinos") 1150

03.03-A-I

Aragoste e gamberi di mare 50

03.03-A-II Granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce 50

I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo. Il regime previsto da questo articolo e' applicabile sino a quando non sara' entrata in vigore nelle Comunita' europee la politica comune della pesca.

Art. 3

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 973/67 adottato dal Consiglio delle Comunita' europee l'8 dicembre 1967, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, nei confronti dei prodotti indicati dagli articoli 1 e 2 del citato regolamento comunitario n. 973/67 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 973/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 4

La nota (6) alle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, e' modificata come segue: "Dal 1 gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per le uve secche in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg. originarie della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente di 55.705 quintali, si applicano i dazi doganali sottoindicati, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: uve secche, di Corinto: 1,60% sul valore; uve secche, altre: 1,80% sul valore.

Art. 5

All'importazione di vini di qualita' della voce di tariffa n. ex 22.05-B, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese - il cui elenco sara' stabilito successivamente dal Consiglio di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia - che siano conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, da stabilirsi successivamente dal suddetto Consiglio di associazione, e siano trasportati direttamente dalla Turchia in Italia, nei limiti di un contingente tariffario di 500 ettolitri, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla meta' del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Per il periodo fino al 31 dicembre 1968, il contingente di cui al comma precedente e' aumentato di un dodicesimo. La riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunita' europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sara' autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno. Il regime previsto da questo articolo e' applicabile sino a quando non sara' entrata in vigore nelle Comunita' europee la politica vitivinicola comune.

Art. 6

Dal 1 gennaio 1968, per i tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della voce di tariffa n. 24.01, in provenienza da Paesi estranei alle Comunita' europee, si applicano i seguenti dazi doganali: 15% sul valore, con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto, per i tabacchi di valore per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto, della sottovoce A; 28% sul valore, con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 38 U.C. per 100 kg di peso netto, per gli altri tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della sottovoce B.

Art. 7

La nota (1) alle voci di tariffa numeri 24.01-A e 24.01-B di cui alla tabella B allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-05;505), e' modificata come segue: "Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente da determinarsi dagli organi competenti delle Comunita' europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".

Art. 8

Fino al 30 giugno 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, si applica un dazio doganale pari alla meta' del dazio della tariffa doganale comune, in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTE

Tonnellate

55.08 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna 15

55.09 Altri tessuti di cotone 15

60.05 Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne gommata 6

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine, ed altri manufatti per l'arredamento 6

Fino al 30 giugno 1968, la riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunita' europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sara' autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.

Art. 9

Dal 1 luglio 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli organi competenti delle Comunita' europee, si applica un dazio doganale pari alla meta' del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI

55.08 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna

55.09 Altri tessuti di cotone

60.05 Indumenti esterni,accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne pommata

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina: tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Art. 10

Dal 1 gennaio 1968, all'importazione dei sottoindicati tappeti fatti a mano, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, si applicano i dazi doganali a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI ALIQUOTA DEI DAZI

ex 58.01-A Tappeti di lana o di peli fini, fatti a mano 24 % con riscossione massima di 4 U.C. per m quadri

ex 58.01-B Tappeti di seta, fatti a mano 20 %

ex 58.01-C Tappeti di altre materie tessili, fatti a mano 12 %

ex 58.02-A Altri tappeti, fatti a mano 20 %

ex 58.02-B Tessuti detti Kelim o Kilim, fatti a mano 10,5 %

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 53. - GRECO

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