DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1968, n. 893
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 707, sullo ordinamento della banda del Corpo delle guardie di P. S., con cui sono state dettate disposizioni di carattere generale concernenti l'impiego del complesso musicale, su richiesta di enti o comitati, per la partecipazione a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita';
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Procedura per l'autorizzazione all'impiego della banda del Corpo delle guardie di P. S. a richiesta di enti o comitati
Gli enti ed i comitati che richiedono la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S. a manifestazioni delle quali siano promotori, devono produrre apposita istanza in bollo diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, nella quale saranno indicati i seguenti elementi: carattere della manifestazione; durata di impiego della banda; impegno a rimborsare le spese per il trattamento economico di missione del personale musicante e quello per il viaggio del personale stesso e per il trasporto del materiale. La domanda deve essere presentata alla prefettura della provincia nel cui ambito si svolge la manifestazione, che provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno, esprimendo il proprio motivato parere sull'accoglibilita' della stessa. L'autorizzazione all'impiego della banda e' disposta dal capo della polizia con propria determinazione.
Art. 2
Manifestazioni e cerimonie
Le manifestazioni alle quali potra' essere consentita la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S., devono avere carattere di particolare importanza ed essere indette in occasione delle solennita' civili e religiose previste dalla legge, cui sono equiparate, all'indicato effetto, cerimonie, celebrazioni, festeggiamenti patronali ed altre iniziative in genere, anche a carattere locale, che, comunque, trascendano tale ambito ed abbiano vasta risonanza, per cui l'intervento del complesso musicale possa concorrere al prestigio del Corpo.
Art. 3
Spese per i mezzi di trasporto
Il viaggio del personale ed il trasporto del materiale della banda del Corpo delle guardie di P. S. devono essere effettuati con i mezzi che il Ministero dello interno riterra' idonei. Qualora vengano utilizzati i mezzi dell'amministrazione, gli enti o comitati che hanno richiesto l'impiego della banda devono rimborsare anche le spese relative all'uso dei mezzi stessi, le cui tariffe vengono determinate con decreto del Ministro per l'interno, con riferimento ai costi di esercizio al chilometro in conformita' delle norme che disciplinano i servizi a pagamento eseguiti dal personale civile e militare di P. S.
Art. 4
Depositi provvisori
Gli enti o comitati promotori delle manifestazioni per le quali e' autorizzato l'impiego della banda debbono provvedere alla costituzione di un deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio determinate dal comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P. S. da cui la banda dipende. Il versamento e' eseguito direttamente dagli interessati nei modi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927; n. 2609, sul conto corrente postale n. 1/3927, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Il versamento deve essere effettuato non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui e' stata ricevuta notizia dell'autorizzazione all'impiego della banda che e', in ogni caso, condizionato a tale versamento.
Art. 5
Spese per l'impiego
Al termine della manifestazione, il comando della scuola sottufficiali del Corpo, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, procede alla determinazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito di cui all'articolo precedente, ovvero, disponendo, mediante ordinativo modello 180-T, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio effettivamente prestato. L'eventuale integrazione del deposito provvisorio di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuata dagli enti interessati entro e non oltre il terzo giorno dalla richiesta, mediante versamento da effettuare con le stesse modalita' previste per la costituzione del deposito provvisorio. I depositi provvisori di cui al precedente art. 4 non possono essere in nessun caso utilizzati per operazioni diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.
Art. 6
Contabilita' relativa all'impiego
Il comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P. S., contemporaneamente agli adempimenti di cui al precedente art. 5, provvede mediante ordinativo modello 180-T, al versamento all'erario della intera somma costituita in deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Le somme versate saranno successivamente assegnate, a norma dell'art. 2, comma quinto, della legge 5 giugno 1965, n. 707, con decreti del Ministro per il tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a reintegrazione delle spese sostenute per la esecuzione dei servizi svolti dalla banda fuori dalla propria residenza.
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 64. - CARUSO
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