DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. 915
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 473, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per ii credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;
Visto l'atto in data 17 gennaio 1968 a rogito del notaio dott. Aldo Billia, di Torino, con il quale e' stato costituito fra le casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e ne e' stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e con un fondo di garanzia iniziale di L. 2 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
L'istituto predetto e' autorizzato ad esercitare, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, il credito fondiario e edilizio in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 66. - DI PRETORO
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 1
Statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta Art. 1. L'istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli, e' ente morale a carattere consorziale con personalita' giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformita' alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 2
Art. 2. ((L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell'[art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art11), previa autorizzazione della superiore vigilanza. Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della [legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238), ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa. L'istituto potra' inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione e' attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 4
Art. 4. ((1 fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 6 miliardi e sono costituiti da seimila quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso: Cassa di risparmio di Alessandria: n. 333 quote ....................................... L. 333.000.000 Cassa di risparmio di Asti: n. 459 quote..... " 459.000.000 Cassa di risparmio di Biella: n. 351 quote .. " 351.000.000 Cassa di risparmio di Bra: n. 93 quote ...... " 93.000.000 Cassa di risparmio di Cuneo: n. 519 quote ... " 519.000.000 Cassa di risparmio di Fossano: n. 93 quote .. " 93.000.000 Cassa di risparmio di Saluzzo: n. 90 quote .. " 90.000.000 Cassa di risparmio di Savigliano: n. 66 quote........................................ " 66.000.000 Cassa di risparmio di Torino: n. 3.630 quote " 3.630.000.000 Cassa di risparmio di Tortona: n. 108 quote.. " 108.000.000 Cassa di risparmio di Vercelli: n. 258 quote " 258.000.000 ------------- L. 6.000.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a L. 2 miliardi, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'[art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1). Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale, di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra le casse di risparmio partecipanti e puo' avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo, e dagli eventuali successivi aumenti.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 5
Art. 5. ((I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 31. Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 6
Art. 6. ((Sono organi dell'Istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il comitato; il presidente; il collegio sindacale; il direttore generale.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 7
Art. 7. L'assemblea e' costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante de lega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 8
Art. 8. ((Spetta all'assemblea: a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione nonche' i membri del collegio sindacale di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sullo scioglimento dell'istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazioni fra gli enti partecipanti o, in sede di alimento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 9
Art. 9. L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8 sub a), b), e), f). Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto. Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 10
Art. 10. La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 11
Art. 11. ((Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli enti partecipanti; per quello sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), e' richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi. Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore generale dell'Istituto, che fungera' da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 12
Art. 12. L'istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nello ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori. I membri del consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prendera' l'iniziativa per la loro sostituzione. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del presidente.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 13
Art. 13. ((Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 14
Art. 14. ((Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non potra' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 15
Art. 15. Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, puo' provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui allo [art. 2386 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2386).
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 16
Art. 16. I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'istituto.
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 17
Art. 17. ((Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi d'urgenza la convocazione puo' essere fatta telegraficamente. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno 7 componenti. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 18
Art. 18. ((Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del, presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato; 5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto su proposta del direttore generale; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materia che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti e che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'istituto; 12) sui compiti e responsabilita' da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 19
Art. 19. ((Il consiglio d elibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualita' di segretario del consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 20
Art. 20. ((Il comitato e' costituito dal presidente, dal vice presidente, da quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore generale dell'istituto.))
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta- art. 21
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