DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 927
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 25) Biochimica applicata; 26) Chirurgia plastica ricostruttiva; 27) Chirurgia toracica; 28) Citochimica ed istochimica; 29) Medicina sociale; 30) Neurochirurgia; 31) Reumatologia; 32) Virologia; 33) Urologia; 34) Audiologia.
SARAGAT SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 91. - DI PRETORO
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