DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 962

Type DPR
Publication 1968-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 3 ottobre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 138. - GRECO

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 1

Repertorio n. 520 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' tre del mese di ottobre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'universita' stessa dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'universita' in data 20 giugno 1966 e 13 settembre 1967 (che si allegano sub. A1 e A2); Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecco n. 57, nella sua qualita' di sindaco della citta' di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 17 settembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 20 ottobre 1966 (che si allega sub. B); Borgogno Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934 e residente in Moncalieri, strada Ferrero di Cambiano n. 19-bis, nella sua qualita' di assessore anziano della provincia di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 6 luglio 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allega sub. C); De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico il 30 agosto 1902 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 111, nella sua qualita' di segretario del consiglio di amministrazione della FIAT S.p.a. e Brinati ing. Lorenzo, nato a Torino il 16 febbraio 1902 e residente in Torino, via Sacchi, 30, nella sua qualita' di segretario generale della FIAT S.p.a. a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della S.p.a. FIAT in data 20 giugno 1967 (che si allega sub D); Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, strada Torino n. 9 nella sua qualita' di vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cuneo) il 9 novembre 1905, residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in data 6 luglio 1966 (che si allega sub E); Cappellano rag. Andrea, nato a Monaco Principato il 22 marzo 1907 e residente in Torino, corso Rosselli, 7-8, nella sua qualita' di vice direttore generale dell'Istituto S. Paolo di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 19 settembre 1967 (che si allega sub F); Appendino dott. Domenico, nato a Carmagnola il 10 novembre 1919 e residente a Carmagnola, frazione Vallongo, nella sua qualita' di membro anziano della giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, con funzioni di vice presidente, a quest'atto autorizzato con deliberazione della giunta camerale in data 14 giugno 1966, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 9 dicembre 1566, n. 267099 (che si allega sub G). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto ai quale Premettono quanto segue: 1) che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di "Chirurgia plastica ricostruttiva"; 2) che a detto insegnamento viene provveduto mediante conferimento di apposito incarico; 3) che in relazione all'importanza che ha assunto la chirurgia plastica ricostruttiva per la formazione di medici particolarmente preparati in tale specialita', e tenendo presente anche l'alto valore sociale delle realizzazioni raggiunte dall'istituto omonimo nel trattamento delle ustioni, delle lesioni traumatiche conseguenti ad incidenti sul lavoro e sulla strada e delle malformazioni congenite; 4) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 12 maggio 1966, 31 maggio 1966, 20 giugno 1966 e 13 settembre 1967 hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza la proposta per l'istituzione, mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva"; 5) che la citta' di Torino con deliberazione del 17 settembre 1966, la provincia di Torino con deliberazione del 6 luglio 1966 la Soc. p. a. FIAT con deliberazione del 20 giugno 1967, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazione del 6 luglio 1966, l'Istituto bancario S. Paolo di Torino con deliberazione del 19 settembre 1967 e la Camera di commercio, industria ed agricoltura con deliberazione del 14 giugno 1966 hanno assunto l'impegno di concorrere in quote uguali (corrispondenti ciascuna ad 1/6 del complessivo carico finanziario) al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva"; 6) che la citta' di Torino con deliberazione del 17 settembre 1966, sopra indicata, ha dato atto che, qualora partecipino alla convenzione di cui sopra, mediante un proprio contributo annuo, altre istituzioni torinesi, tale contributo dovra' essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote rispettivamente a carico degli enti promotori, di cui al precedente punto 5); Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Gli enti: citta' di Torino, provincia di Torino, S.p.a. Fiat, Cassa di risparmio di Torino, Istituto bancario S. Paolo di Torino, Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di: "Chirurgia plastica ricostruttiva" si impegnano a versare in quote uguali - corrispondenti ciascuna ad 1/6 del relativo carico finanziario, all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo articolo 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino, la provincia di Torino, la S.p.a. FIAT, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto bancario S. Paolo di Torino e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli enti precitati si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Chirurgia plastica ricostruttiva" e l'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 1, comma b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di "Chirurgia plastica ricostruttiva" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in esso previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo di intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di "Chirurgia plastica ricostruttiva".

Convenzione istituzione professore per Chirurgia plastica ricostruttiva Torino- art. 8

Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'art. 1 del decreto [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 10 facciate intere e parte della 11ª di n. 3 fogli di carta legale, e la legge ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. Firmato in originale: Giuseppe GROSSO Elio BORGOGNO Salvatore DE DOMINICIS Lorenzo BRINATTI Nerio NESI Carlo ZURLETTI Andrea CAPPELLANO Domenico APPENDINO Mario ALLARA Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 4 ottobre 1967, n. 1969, vol. 40 Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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