DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. 1015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Ivrea in data 24 maggio 1966, n. 70 e del consiglio comunale di Pavone Canavese in data 5 maggio 1966, n. 14, con le quali e' stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Torino in data 24 settembre 1966, n. 77-10569 e 20 dicembre 1967, n. 5-21551, con le quali detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 maggio 1968;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il confine fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese, in provincia di Torino, e' rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Torino, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese.
SARAGAT RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 179. - GRECO
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