DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1968, n. 1016

Type DPR
Publication 1968-07-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 30 aprile 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "chirurgia maxillofacciale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 13. - GRECO

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano-art. 1

Repertorio n. 364 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'Istituto stomatologico italiano per l'istituzione di una cattedra di chirurgia maxillo-facciale presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno trenta del mese di aprile in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dottor Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923 direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesimi a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott.ssa Magri Leonilde Bellagente, funzionario; rag. Benvenuto Liso, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 21 febbraio 1968 in prosecuzione della precedente del 13 febbraio 1968; dall'altra il prof. Oscar Hoffer, nato a Trieste il 12 luglio 1907, presidente dell'Istituto stomatologico italiano, debitamente autorizzato dal consiglio d'amministrazione dell'istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazioni in data 3 giugno 1967 e 3 luglio 1967. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di chirurgia maxillo-facciale; che l'insegnamento di chirurgia maxillo-facciale ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica; che la facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di chirurgia maxillo-facciale; che l'Istituto stomatologico italiano, allo scopo di dare impulso agli studi sulla chirurgia maxillo-facciale, cui e' particolarmente interessato, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di chirurgia maxillofacciale; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di chirurgia maxillo-facciale; Tutto cio' premesso tra l'istituto stomatologico italiano, rappresentato come sopra e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue: Art 1. L'Istituto stomatologico italiano, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di chirurgia maxillo-facciale, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli artt. 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di violo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Istituto stomatologico italiano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza previdenza a favore dei professori universitari, l'istituto stomatologico italiano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di chirurgia maxillo-facciale. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di chirurgia maxillo-facciale e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione cattedra di chirurgia maxillo facciale facolta' di medicina Milano- art. 7

Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intellegibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' e di segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. prof. Giovanni POLVANI prof. Oscar HOFFER dott.ssa Magri LEONILDE BELLAGENTE, teste dott. rag. Benvenuto Liso, teste dott. Mario Luzi, notaio Registrato a Milano, addi' 2 maggio 1968, ai n. 2184, 71/ME, vol. 25 - gratis. - D'ANGELO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

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