DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. 1060

Type DPR
Publication 1968-08-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' libera degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "Biblioteconomia".

Art. 21. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' relativamente al corso di laurea in materie letterarie e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo".

Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Filosofia della storia;

Storia delle tradizioni popolari;

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Art. 28. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' relativamente al corso di laurea in pedagogia e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo.

Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Biblioteconomia

Art. 34. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari. Puo' tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami: ed in questo caso puo' ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera da lui studiata per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 36. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste - salvo quanto disposto dal precedente art. 35 - nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col professore della disciplina nella quale il candidato ha superato l'esame con esito positivo.

L'indicazione del tema, col visto del professore che lo ha accettato, deve essere depositata nella segreteria della facolta' almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione. Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplice esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla facolta' per l'inizio dell'esame di laurea.

Nella discussione della dissertazione sara' relatore principale il professore della disciplina e correlatore un altro professore, designato dal preside.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunciare tempestivamente al preside la propria assenza, perche' egli possa provvedere alla sostituzione".

Art. 37. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e della carriera scolastica del candidato".

Art. 48. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Per gli studenti che provengono da altra facolta' di magistero, la facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facolta'".

Art. 49. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in pedagogia, sono iscritti al terzo anno e debbono frequentare i corsi seguenti e superare i relativi esami, biennali: storia della filosofia, pedagogia, filosofia; annuale: psicologia; debbono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire tale corso per un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia, superando i relativi esami.

Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche".

Art. 50. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere, debbono seguire un corso biennale per una delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma e per lingua prescelta per la seconda laurea che deve essere quella gia' studiata, e un corso annuale per le altre due lingue non ancora studiate, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano gia' seguiti durante gli studi per la prima laurea, debbono seguire un corso annuale di filologia germanica e uno di filologia romanza e superarne gli esami.

Sono altresi' tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.

La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi".

Art. 51. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, sono iscritti al terzo anno.

Essi debbono seguire per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di geografia e per un anno il corso di storia romana; superando i relativi esami.

Debbono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso di laurea in pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina e geografia.

Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico e geografico".

Art. 52. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in lingue e letterature straniere, che aspirino alla laurea in materie letterarie, debbono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

1) Lingue e letteratura italiana;

2) Lingua e letteratura latina (biennale);

3) Storia;

4) Geografia (biennale);

5) Pedagogia;

6) Storia della filosofia.

Debbono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina, di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia.

Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia e di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico".

Art. 53. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in lingue e letterature straniere, che abbiano superato gli esami di storia della filosofia e di pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di pedagogia, storia della filosofia e filosofia, per un anno quello di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta fra quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e psicologia, superando i relativi esami.

Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico".

Art. 54. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia debbono seguire per un biennio il corso di filosofia, sostenere un esame di psicologia e altri due esami su materie complementari a loro scelta.

Debbono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica e una traduzione latina.

Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Debbono inoltre presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico".

Art. 58. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, debbono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia (triennale); storia della filosofia (biennale); geografia (annuale); istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; igiene.

Essi debbono inoltre superare una prova scritta di pedagogia.

Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno gia' superato, durante gli studi per la laurea in lingue e letterature straniere, un esame di pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso".

Art. 59. - Relativo agli istituti annessi alla facolta' di magistero e' abrogato e sostituito dal seguente:

"La facolta' di magistero comprende i seguenti istituti, ciascuno dei quali avra' statuto proprio, deliberato dalla facolta':

1) Istituto di lingua e letteratura italiana;

2) Istituto di lingua e letteratura latina;

3) Istituto di lingue e letterature moderne 4) Istituto di storia;

5) Istituto di pedagogia;

6) Istituto di psicologia;

7) Istituto di filosofia.

Art. 62. - Relativo al corso di laurea in matematica e' modificato nel senso che dopo il primo comma e' inserito il seguente nuovo comma: "All'atto dell'iscrizione al 30 anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie".

Art. 65. - Relativo agli insegnamenti del corso di laurea in matematica, nel secondo biennio per l'indirizzo didattico, e' abrogato e sostituito dal seguente:

a)

per l'indirizzo didattico:

nel terzo anno: matematica complementare 1°;

nel quarto anno: matematica complementare 2°.

Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti quelli di:

Algebra superiore;

Analisi funzionale;

Analisi superiore;

Fisica matematica (e);

Geometria algebrica;

Geometria differenziale;

Macchine calcolatrici (e);

Matematica applicata;

Operatori differenziali;

Spazi topologici;

Teoria dei controlli automatici (e);

Teoria dei gruppi;

Teoria dei numeri;

Teoria delle funzioni;

Topologia algebrica;

Topologia differenziale.

Art. 67. - Relativo alle norme per l'iscrizione ai corsi e alle modalita' degli esami del corso di laurea in matematica e' modificato nel senso che vengono aggiunte le seguenti parole: "distinto per ogni anno di corso".

Art. 73. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

Chimica fisica;

Elettrotecnica;

Fisica spaziale;

Ottica.

Art. 78. - Relativo al corso di laurea in scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente:

"I corsi di botanica, di zoologia e di fisiologia generale - pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente - comportano, per quanto riguarda lo accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addi' 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 33. - GRECO

Art. 1

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