DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. 1062
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341; Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne, vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 1. - GRECO
Regolamento
Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne. CAPITOLO I GENERALITA' Sezione I. - OGGETTO E SCOPO DELLE NORME. 1.1.01. Oggetto. - Le presenti norme, nel quadro generale delle norme impianti in quanto non modificate dalle presenti norme, riguardano le linee elettriche aeree esterne, come definite in 1.2.02, ad esclusione delle linee di contatto per trazione elettrica e dei relativi alimentatori in sede. Le presenti norme si applicano alle linee di nuova costruzione, nonche' alle trasformazioni radicali di quelle gia' esistenti. 1.1.02. Scopo. - Le presenti norme hanno lo scopo di fissare le prescrizioni fondamentali che devono essere osservate nel progetto e nella costruzione delle linee elettriche di cui in 1.1.01. Tali prescrizioni riguardano l'intero percorso della linea, compresi gli attraversamenti di opere, quali ad esempio ferrovie, tranvie, filovie, funicolari, strade, linee elettriche o di telecomunicazione. Sezione 2. - DEFINIZIONI 1.2.01. Tensione nominale di una linea elettrica. - E' il valore convenzionale della tensione con il quale la linea e' denominata ed al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U. 1.2.02. Linee elettriche aeree esterne. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee definite da 1.2.04 a 1.2.07 impiantate all'aperto, al disopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni e accessori. 1.2.03. Linee di telecomunicazione. - Sono considerate tali, agli effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire attraversate da linee elettriche; ad esse non si applicano le presenti norme. 1.2.04. Linee di classe zero. - Sono, agli effetti delle presenti norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a questa categoria in sede di autorizzazione. 1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale e' inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale e' inferiore o uguale a 5000 V. 1.2.06. Linee di seconda classe. - Sono, agli effetti della presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale e' superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3500 kg. 1.2.07. Linee di terza classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale e' superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3500 kg. 1.2.08. Zone di sovraccarico. - Agli effetti delle presenti norme per il calcolo delle linee elettriche l'Italia e' suddivisa nelle seguenti zone: Zona A: comprendente le regioni ad altitudine non superiore agli 800 m. s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare; Zona B: comprendente tutte le regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezie e Emilia) e le regioni ad altitudine superiore a 800 m. s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare. 1.2.09. Attraversamento. - Agli effetti delle presenti norme si ha attraversamento di una data opera allorche' la proiezione verticale di almeno uno dei conduttori della linea elettrica, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 e con piano della catenaria supposto inclinato di 30 gradi sulla verticale, interseca l'opera stessa. L'attraversamento e' costituito dalla campata di linea che attraversa l'opera. 1.2.10. Conduttori, corde di guardia, cavi aerei. - Agli effetti delle presenti norme s'intendono: - conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare o a distribuire l'energia elettrica (fra essi compreso il conduttore neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le linee di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni; - corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei sostegni; - cavi aerei: i cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e costituiti da uno o piu' conduttori isolati e protetti da almeno una guaina di tipo adatto a resistere durevolmente alle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto. La guaina per poter essere considera: tale puo' essere metallica o non metallica ma in ogni caso deve essere compatta, continua ed adeguata al tipo di materiale con cui il cavo e' isolato. 1.2.11. Attacco rinforzato. - Il dispositivo di attacco dei conduttori di energia ai sostegni viene definito attacco rinforzato quando e' predisposto in modo da evitare la caduta dei conduttori nel caso di rottura di un isolatore. Nelle linee con isolatori rigidi, l'attacco rinforzato puo' essere cileutualo: - con disposizione a losanga, orizzontale o verticale, cioe' fissando il conduttore mediante due isolatori distinti; - con altro dispositivo, approvato dall'autorita' competente, che offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle della disposizione a losanga. Nelle linee con isolatori sospesi, l'attacco rinforzato puo' essere effettuato: - con sospensione a doppia catena, cioe' con due catene disposte parallelamente o a V, solo per i sostegni in corrispondenza dei quali l'angolo di deviazione della linea non supera i 60 gradi; - con amarro a doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento; - con altro dispositivo, approvato dall'autorita' competente, che offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle dei dispositivi precedenti. 1.2.12. Sostegni. - Agli effetti delle presenti norme per sostegni si intendono i pali, le paline, le mensole e in genere tutte le strutture, solidali col terreno o con manufatti, alle quali vengono fissati i conduttori esclusi gli accessori di attacco ed i perni degli isolatori. 1.2.13. Angoli. - Nelle presenti norme le misure degli angoli sono espresse in gradi sessagesimali. CAPITOLO II ESECUZIONE DELLE LINEE AEREE Sezione I. - DISPOSIZIONI GENERALI. 2.1.01. Linee con conduttori multipli o a fascio. - Quando non e' diversamente specificato, nelle linee con conduttori multipli per fase, ciascuno dei conduttori formanti fascio deve essere considerato, agli effetti delle presenti norme, come un conduttore a se' stante. 2.1.02. Spinta del vento. - La spinta del vento sui conduttori e sui sostegni si calcola in base ai valori di pressione indicati nella tabella seguente, che si riferiscono all'ipotesi di vento spirante perpendicolarmente alle superfici e che sono valevoli per i conduttori, qualunque sia la loro altezza sul suolo, e per i sostegni fino ad una altezza di 100 m sul suolo.
Velocita del vento km/ora
Pressione su superfici piane perpendicolari alla direzione del vento kg/m quadri
Pressione su superfici cilindriche e su condut- tori (riferita alla se- zione assiale) kg/m quad.
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