DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1063
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione e il relativo atto aggiuntivo, stipulata a Sassari il 9 febbraio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 3
I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2,800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 25. - GRECO
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari-art. 1
Repertorio n. 142 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica ortopedica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette addi' nove (9) del mese di febbraio, a Cagliari, nell'ufficio dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, nella veste di funzionario delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse e per conto della Universita' medesima, a sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitarie approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio con senso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato della Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 5 agosto 1966 (allegato A); on. Lucio Abis, nato ad Oristano (Cagliari) il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato B), ed in forza del mandato ricevute dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nell'adunanza del 3 maggio 1966 (allegato C); Premesso a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, ed in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale e', fra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistente alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la Regione autonoma della Sardegna con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione della Universita' degli studi di Sassari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica ortopedica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di "Clinica ortopedica"; d) che la giunta regionale con deliberazione in data 3 maggio 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione; e) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato E), il senato accademico (allegato F) ed il consiglio di amministrazione (allegato A) della Universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica ortopedica" e di autorizzare il rettore dell'universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica ortopedica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo) di L. 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 5
Art. 5. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 6
Art. 6. L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Clinica ortopedica". L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 7
Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Sassari, col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede, l'assistente ordinario e' tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 23 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-23;18), potra' essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di "Clinica ortopedica".
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione assistente cattedra Clinica Ortopedica di medicina di Sassari- art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art45) della [legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Essa diventera' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. F.to: Lucio ABIS " prof. Sergio COSTA " Pietro PUCCINI, funzionario rogante Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Atto Aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari- art. 1
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