LEGGE 24 ottobre 1968, n. 1083
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali: a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale; c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47; e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
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