DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1109

Type DPR
Publication 1968-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto superiore anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:

Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. - Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.

Art. 19. - E' modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attivita' motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 72. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto superiore anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso: Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente: Art. 5. - Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio. Art. 19. - E' modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attivita' motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 72. - GRECO

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