LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive. Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.
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