DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. 1119

Type DPR
Publication 1968-07-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Lecce il 29 dicembre 1967, per il finanziamento di nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facolta' di lettere e filosofia e quattro per quella di magistero, dell'Universita' di Lecce.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facolta' di lettere e filosofia e Quattro per la facolta' di magistero, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 160.

Art. 3

I contributi annui a carico del Consorzio universitario salentino di Lecce, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare di ciascuno dei suddetti posti.

Art. 4

L'Universita' di Lecce si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ciascun posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare dei posti stessi.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 51. - GREco

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 1

N. 14 di repertorio UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE Convenzione fra l'Universita' degli studi di Lecce e il Consorzio universitario salentino di Lecce concernente i mezzi finanziari per il funzionamento di nove posti di assistente di ruolo delle facolta' di lettere e filosofia e di magistero. L'anno 1967, il giorno ventinove del mese di dicembre in Lecce, nel rettorato dell'Universita' degli studi, avanti a me dott. Luigi De Benedetto, direttore amministrativo dell'Universita' di Lecce, delegato con deliberazione del commissario governativo dell'Ateneo di Lecce, in data 10 luglio 1967, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Universita' di Lecce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: 1) Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, elettivamente domiciliato in Lecce per la sua carica di commissario governativo dell'Universita' statale di Lecce, nominato con decreto del Presidente della Repubblica n. 8321 del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 51, foglio n. 282, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 10 della legge di statizzazione dell'Universita' di Lecce n. 160 del 21 marzo 1967, che prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Universita' libera di Lecce dalla data di pubblicazione della citata legge (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 10 aprile 1967) e conferisce l'incarico al commissario governativo di provvedere anche agli atti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla succitata legge n. 160; 2) Grasso prof. Egidio, nato a Palmariggi il 19 luglio 1920 e domiciliato per la carica in Lecce, nella qualita' di presidente del Consorzio universitario salentino con sede in Lecce, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria del Consorzio medesimo nella seduta del 16 ottobre 1967, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 18 dicembre 1967, con provvedimento speciale n. 4729 e n. 43555 di protocollo. Le parti contraenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio assenso, rinunciano espressamente alla presenza di testimoni. Premesso che la citata legge del 21 marzo 1967, n. 160, stabilisce, all'art. 6, che i posti di assistente ordinario, previsti dalla tabella A annessa alla legge stessa e da attribuirsi rispettivamente alle facolta' di lettere e filosofia e di magistero dell'Universita' degli studi di Lecce, debbano essere sovvenzionati mediante apposita convenzione da stipularsi fra l'Universita' medesima ed il Consorzio universitario salentino di Lecce (di qui al decreto prefettizio n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni), e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; che con circolare del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, del 22 aprile 1966, n. 2028 di prot., Div. I, e' stato stabilito che nelle convenzioni per l'istituzione, tra l'altro, di posti di assistente ordinario universitario convenzionati, occorre adeguarsi al costo medio annuo che e' stato elevato a L. 2.800.000 per un posto di assistente di ruolo, oltre il 20% per il trattamento di quiescenza e previdenza; che i posti previsti dalla tab. A annessa alla legge di statizzazione innanzi citata, sono complessivamente 9, di cui 5 per la facolta' di lettere e filosofia e 4 per quella di magistero; che con deliberazione dell'assemblea del Consorzio universitario salentino adottata il 16 ottobre 1967, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 18 dicembre 1967 con provvedimento n. 4729/43555, e' stata approvata la convenzione che qui di seguito si trascrive ed autorizzato il presidente alla stipulazione della stessa. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Universita' degli studi di Lecce presenta un organico di nove posti di assistente ordinario di cui cinque destinati alla facolta' di lettere e filosofia e quattro alla facolta' di magistero (tabella A annessa alla legge di statizzazione dell'Universita' di Lecce del 21 marzo 1967, n. 160), posti che ai sensi dell'art. 6 della stessa legge debbono essere sovvenzionati mediante apposita convenzione da stipularsi fra il Consorzio universitario salentino di Lecce e l'Universita' statale di Lecce.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 2

Art. 2. Obbligo del Consorzio verso l'Universita' Il Consorzio universitario salentino si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Lecce, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento dei nove posti di assistente di ruolo, di cui al precedente art. 1, a decorrere dal 1 novembre 1966, dalla quale data decorre il provvedimento di statizzazione della Universita' di Lecce, un contributo annuo di L. 25.000.000; pari all'ammontare della spesa media prevista per i nove posti di assistente di ruolo, in ragione di L. 2.800.000 ciascuno.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello unitario indicato nel precedente art. 2, il Consorzio universitario salentino si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio. L'aumento del contributo avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 4

Art. 4. Il Consorzio universitario salentino si obbliga a versare, inoltre, all'Universita' di Lecce, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 560.000, pari al 20% del contributo annuo di L. 2.800.000 per ogni posto di assistente ordinario, e quindi complessivamente L. 5.040.000 per il mantenimento dei nove posti, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare all'assistente di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 della presente convenzione, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Il predetto Consorzio si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che il Consorzio stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Lecce a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore degli assistenti universitari. Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato, per i trattamenti di quiescenza a favore degli assistenti universitari, il Consorzio universitario salentino s'impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel presente articolo. L'onere dei contributi sopraindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 della presente convenzione e dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al 20 comma del presente articolo.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 5

Art. 5. Obbligo dell'Universita' verso lo Stato. L'Universita' si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni spettanti ai titolari dei posti di assistente di ruolo. L'Universita' di Lecce versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui al comma secondo dello stesso articolo. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del tesoro, al capitolo e all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 6

Art 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata l'ulteriore proroga alla durata ventennale del Consorzio universitario salentino di Lecce, scadente il 31 ottobre 1979, giusta deliberazione adottata dall'assemblea del Consorzio stesso il 20 marzo 1959, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 10 ottobre 1959, con provvedimento n. 11706/5385, e alle scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 4 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 5, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi monumento i mezzi finanziari previsti per il mantenimento dei posti di assistente ordinario. In tutti e tre i casi suddetti, i posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari dei posti cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, salvi i casi di decadenza innanzi previsti, avra' vigore per venti anni a decorrere dal 1 novembre 1966, e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia di Lecce-art. 8

Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Lecce sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e del [decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380 e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-04-09;380~art45) della [legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Universita' di Lecce. La presente convenzione consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su otto facciate intere e righe nove della nona facciata. Il commissario governativo dell'Universita' di Lecce Giuseppe CODACCI PISANELLI Il presidente del Consorzio Universitario salentino Egidio GRASSO Il direttore amministrativo ufficiale rognante Luigi DE BENEDETTO Registrato a Lecce, addi' 16 gennaio 1968 al n. 292. Mod. 71-M Atti Pubblici. Esatte L. 1.110 (millecentodieci). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

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