DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. 1121
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e' sostituito dal seguente: "Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza".
SARAGAT LEONE - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 50. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.