DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. 1126
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 919, con il quale la denominazione del suddetto istituto e' stata trasformata in universita' degli studi;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Economia del lavoro;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Contabilita' nazionale;
Tecnica delle politiche di vendita.
Nel predetto corso di laurea, gli insegnamenti complementari di "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli" e di "Tecnica delle imprese dei pubblici servizi" sono soppressi.
Art. 16. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta".
Art. 21. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 83. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 919, con il quale la denominazione del suddetto istituto e' stata trasformata in universita' degli studi; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Economia del lavoro; Economia internazionale; Economia monetaria e creditizia; Contabilita' nazionale; Tecnica delle politiche di vendita. Nel predetto corso di laurea, gli insegnamenti complementari di "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli" e di "Tecnica delle imprese dei pubblici servizi" sono soppressi. Art. 16. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta". Art. 21. - Il terzo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nell'anno accademico, deve ripetere la prova scritta".
SARAGAT SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 83. - GRECO
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