DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1129
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1967, n. 1127, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e' aggiunto il seguente comma: "Ogni commissione, in sede di ripartizione tra le varie prove di esame dei 75 punti di cui dispone, ai sensi dell'art. 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, assegnera' non meno di 15 punti alla lezione".
Art. 2
L'art. 5 delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e' sostituito dal seguente: "Conservano la loro validita', ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 10 agosto 1967, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958 n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni", "Conservano, altresi', validita' ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette non oltre il 10 agosto 1967, a sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955.
Art. 3
Nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, la parte relativa ai titoli di ammissione alla classe la (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia) e' cosi' sostituita: "Laurea in lettere; laurea in filosofia; laurea in lingue e letterature straniere moderne; laurea in materie letterarie o in pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere rilasciata da qualunque facolta' o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientali di Napoli per le sue "lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale"), purche' il candidato fornito di tale laurea in lingue e letterature straniere sia in possesso di maturita' classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina". Alla tabella di cui al precedente comma, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe 2ª (lingua straniera) sono aggiunti i seguenti titoli: laurea in scienze politiche per l'Oriente (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto dal piano di studi universitari); laurea in lingue e civilta' orientali (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto nel piano di studi universitari).
Art. 4
La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e' sostituita da quella annessa al presente decreto. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, e' soppresso.
Art. 5
Nella prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, indetta in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, e' consentita l'ammissione alla classe la della tabella B, annessa a detto decreto e modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, per l'abilitazione allo insegnamento di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, di coloro che siano in possesso della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale e della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, purche' il candidato sia in possesso di maturita' classica o scientifica, ovvero di abilitazione magistrale.
SARAGAT LEONE - SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 86. - GRECO
Tabella C
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