DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. 1134
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1968, con la quale i comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro, sono stati riuniti in unico comune con la denominazione di "Lamezia Terme";
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dalla legge predetta, all'attuazione della medesima occorre provvedere con decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il territorio del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e' delimitato secondo i confini indicati nel progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Catanzaro in data 26 luglio 1968, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Art. 2
La sede municipale e' determinata nel capoluogo del soppresso comune di Nicastro.
Art. 3
Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Lamezia Terme e' affidata ad un commissario nominato dal prefetto di Catanzaro, col compito, in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi: a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente dai tre comuni soppressi, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune; b) alla deliberazione dei regolamenti concernenti i vari settori di attivita' comunale; c) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi istituiti dai tre comuni soppressi e, ove occorra, alla revoca delle concessioni ed alla risoluzione dei contratti di appalto, di fornitura e, in genere, dei rapporti giuridici in corso, facenti capo a quei comuni, che risultino non piu' conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale; d) alla istituzione di delegazioni municipali, ai sensi dell'art. 154 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, nei capoluoghi dei soppressi comuni di Sambiase e di Santa Eufemia Lamezia, promuovendo presso le competenti autorita' i provvedimenti occorrenti per la creazione in dette delegazioni di separati uffici di stato civile e di anagrafe; e) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.
Art. 4
Per l'assolvimento dei compiti indicati nel precedente articolo, il commissario prefettizio potra' essere coadiuvato da due sub commissari anch'essi nominati dal prefetto di Catanzaro.
Art. 5
All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Lamezia Terme cessano dalle funzioni i consigli comunali, le giunte municipali ed i sindaci del tre comuni soppressi.
SARAGAT RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 73. - GRECO
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