DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1968, n. 1169

Type DPR
Publication 1968-05-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la difesa; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo aggiuntivo all'accordo del 26 luglio 1961 tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, concluso a Parigi il 24 gennaio 1966, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 3. il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 121. - GRECO

Allegato - art. 1

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari Internazionali, concluso a Parigi il 26 luglio 1961. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA Considerato che l'art. 13, lettera a, ultimo capoverso, dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato in Europa, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, prevede la possibilita' di stipulare successivi accordi per aggiornare il regime fiscale concesso ai Quartieri generali militari internazionali in relazione ad eventuali variazioni della legislazione fiscale italiana; Considerato che la legge italiana 15 novembre 1964, n. 1162, ha modificato l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata; Hanno, secondo quanto previsto dall'art. 16, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali, istituiti in virtu' del trattato del Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952, convenuto quanto segue: Articolo 1. Il contributo supplementare forfetario del 3,50 per cento previsto dall'art. 13, lettera a) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato in Europa del 26 luglio 1961 e' aumentato al 4,20 per cento con decorrenza dal 1 settembre 1964.

Allegato - art. 2

Articolo 2. Nel caso in cui da parte italiana una disposizione legislativa stabilisca l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata a beneficio dei Quartieri generali militari internazionali, il pagamento del contributo supplementare previsto al precedente articolo cessera', con decorrenza dalla stessa data da cui decorrera' l'esenzione.

Allegato - art. 3

Articolo 3. Il presente accordo aggiuntivo entrera' in vigore - ferma restando la decorrenza stabilita all'art. 1 - non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l'adempimento delle prescritte formalita'. FATTO a Parigi il 24 gennaio 1966 in duplice originale, nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana A. ALESSANDRINI Per il comandante supremo alleato in Europa T. W. PARKER Generale Esercito USA Capo di Stato Maggiore Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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