DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. 1170

Type DPR
Publication 1968-06-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Universita' di Trieste ed il "Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine" ai fini del finanziamento e mantenimento della facolta' di lingue e letterature straniere, che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Trieste con sede distaccata in Udine.

Art. 2

E' istituita presso l'Universita' di Trieste la facolta' di cui all'art. 1. Per tale facolta' sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del citato testo unico n. 1592 n. 5 posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 n. 14 posti di assistente ordinario.

Art. 3

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno assegnati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento degli studi della nuova facolta'.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 123. - GRECO

Modifiche

Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' di Trieste riguardanti l'ordinamento della facolta' di lingue e letterature straniere. Art. 1. - E' modificato nel senso che all'elenco della facolta' della Universita' di Trieste e' aggiunta dopo quella di economia e commercio la "facolta' di lingue e letterature straniere". Dopo l'art. 37 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti il capo III e gli articoli da 38 a 42 relativi all'ordinamento della nuova facolta' convenzionata di lingue e letterature straniere. Capo III Facolta' di lingue e letterature straniere. Art. 38. - La facolta' di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere. Art. 39. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza, a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per le donne a norma e con le modalita' di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685. Art. 40. - Sono insegnamenti fondamentali: 1. Lingua e letteratura italiana (biennale); 2. Lingua e letteratura latina (biennale); 3. Lingua e letteratura francese; 4. Lingua e letteratura tedesca; 5. Lingua e letteratura inglese; 6. Lingua e letteratura spagnola; 7. Filologia romanza; 8. Filologia germanica; 9. Storia (biennale); 10. Geografia. Sono insegnamenti complementari: 1. Filosofia; 2. Istituzioni economiche e commerciali; 3. Istituzioni giuridiche comparate; 4. Latino medioevale; 5. Letteratura anglo americana; 6. Lingua ebraica; 7. Lingua e letteratura russa; 8. Lingua ladina; 9. Lingua serbo-croata; 10. Lingua slovena; 11. Pedagogia: 12. Storia dell'Europa orientale; 13. Storia della filosofia; 14. Storia della lingua italiana; 15. Storia dell'arte. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 41. - L'esame nella lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta di una prova scritta o di una prova orale. La prova scritta comporta un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per gli esami del primo e del secondo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una composizione letteraria nella lingua straniera per gli esami del terzo e del quarto anno. La prova orale del quarto anno comprende la materia del corso ufficiale dell'anno e l'esame di cultura generale di cui al penultimo comma dell'art. 40. L'esame di cultura generale vertera' sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica. Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione deve ripetere anche la prova scritta. L'esame per le lingue e letterature straniere non prescelte come materia quadriennale, comporta soltanto la prova orale. Nel caso in cui la lingua e letteratura straniera sia seguita per piu' di un anno di corso, lo studente dovra' sostenere un esame alla fine di ciascun anno. Gli studenti potranno sostenere l'esame di filologia germanica e quello di filologia romanza solo dopo aver superato rispettivamente almeno un esame di lingua e letteratura germanica e un esame di una lingua e letteratura romanza. L'insegnamento della letteratura anglo-americana puo' essere scelto per la dissertazione scritta e per l'esame di laurea. In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi dopo aver seguito quello di "lingua e letteratura inglese" nel primo biennio. Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte ed orali previste per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera. Art. 42. - L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta nella lingua e letteratura straniera scelta dal candidato come materia quadriennale. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione - art. 1

Rep. n. 167 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio alle ore 17,45, in Trieste, presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dall'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' dell'universita', emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: 1) prof. Francesco Ramponi, ordinario di idraulica e preside della facolta' di ingegneria; 2) prof. Claudio Calzolari, ordinario di merceologia e preside della facolta' di economia e commercio; testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Universita' degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste in data 2 febbraio 1968 (allegato A); ed il prof. Bruno Cadetto, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in qualita' di presidente in rappresentanza del "Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine", approvato con decreto del prefetto di Udine 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB (allegato B), domiciliato per la sua carica in via provvisoria presso la sede municipale di Udine, espressamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 5 febbraio 1968 (allegato C); persone della cui identita' personale, capacita' giuridica o poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale. Premesso che il consorzio sopraindicato ha ravvisato l'opportunita' di costituire ad Udine una facolta' di lingue e letterature straniere, come facolta' distaccata dell'Universita' degli studi di Trieste; che l'Universita' degli studi di Trieste ha adottato per l'istituzione dell'anzidetta facolta' di lingue e letterature straniere le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del senato accademico in data 13 febbraio 1968 e del consiglio d'amministrazione in data 14 febbraio 1968, le quali proposte saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione; tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in narrativa come essenziale nel dispositivo che segue, l'Universita' degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. L'Universita' degli studi di Trieste, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la facolta' di lingue e letterature straniere, con sede distaccata in Udine, per il conferimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Convenzione - art. 2

Art. 2. La facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e sara' disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario approvato con [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), dal regolamento generale sugli studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269), integrati con le successive modificazioni, e dallo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Convenzione - art. 3

Art. 3. Per il funzionamento della facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione: 5 posti di ruolo di professore; 14 posti di assistente ordinario. Potranno inoltre essere conferiti tredici incarichi d'insegnamento, elevabili fino a diciotto in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca addetto alla facolta' sara' fornito da parte del consorzio in accordo con l'Universita' di Trieste e in relazione alle necessita'. Il trattamento economico di detto personale non dovra' essere inferiore a quello di pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale. In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Universita' di Trieste si obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, piu' il 20% degli emolumenti stessi per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 10, nonche' il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione - art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Trieste consente che le proprie attrezzature, ed in particolare i propri istituti scientifici, vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per l'attivita' e le iniziative della facolta' di lingue e letterature straniere. Il consorzio si adoprera' affinche' gli enti locali, territoriali e culturali di Udine concedano il piu' ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alle attivita' didattiche e scientifiche della facolta'.

Convenzione - art. 5

Art. 5. Tutte le spese necessarie al funzionamento della facolta' di lingue e letterature straniere, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, in conseguenza della istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del consorzio. Il consorzio medesimo versera' all'Universita' degli studi di Trieste l'ammontare delle spese preventivate in due rate uguali scadenti il 1 novembre ed il 1 marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Il consorzio, indipendentemente dal proprio contributo, assume l'onere di fornire locali idonei, convenientemente arredati ed attrezzati, con illuminazione e riscaldamento, per il funzionamento della facolta' per tutta la durata della presente convenzione e, quanto meno, Fino a quando non abbia provveduto alla costruzione di un apposito edificio assumendosene anche l'onere di gestione.

Convenzione - art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Trieste terra' gestione separata nel proprio bilancio per l'istituenda facolta' di lingue e letterature straniere, e sottoporra' ogni anno entro il 30 settembre all'approvazione del consorzio sovventore, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e conti consuntivi.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Il consorzio sovventore sara' rappresentato nel consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni.

Convenzione - art. 9

Art. 9. La presente convenzione ha la durata di anni 30 e potra' essere rinnovata a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione - art. 10

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