DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 1181
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' modificata nel senso che la facolta' di medicina veterinaria rilascia anche la laurea in scienze della produzione animale di cui alla tabella XXXI-ter.
Pertanto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso.
Art. 133 , relativo alla facolta' di medicina veterinaria, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale".
Dopo l'art. 138 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in "Scienze della produzione animale".
Laurea in scienze della produzione animale
Art. 139. - Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri.
Insegnamenti fondamentali:
1° biennio:
1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) anatomia degli animali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) principi di economia politica e di statistica;
6) estimo rurale e contabilita';
7) fisiologia degli animali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale comparata;
10) zoologia generale;
11) alimentazione animale;
12) genetica animale e zootecnica generale.
2° biennio:
1) avicoltura;
2) coltivazione e di conservazione dei foraggi;
3) igiene veterinaria;
4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) economia e politica agraria;
8) zooeconomia;
9) zootecnica speciale (biennale);
10) zoognostica.
Insegnamenti complementari:
1) chimica agraria;
2) edilizia zootecnica (semestrale);
3) entomologia agraria (semestrale);
4) fisica;
5) fisioclimatologia (semestrale);
6) immunogenetica (semestrale);
7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) meccanizzazione degli impianti zootecnici
10) organizzazione del lavoro (semestrale);
11) fisiopatologia della riproduzione;
12) parassitologia;
13) patologia vegetale (semestrale);
14) tecnica mangimistica;
15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) matematica;
18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) igiene zootecnica;
20) patologia aviare (semestrale).
Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.
L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.
L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale.
L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.
L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.
Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in sei complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 130. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' modificata nel senso che la facolta' di medicina veterinaria rilascia anche la laurea in scienze della produzione animale di cui alla tabella XXXI-ter. Pertanto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso. Art. 133, relativo alla facolta' di medicina veterinaria, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale". Dopo l'art. 138 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in "Scienze della produzione animale". Laurea in scienze della produzione animale Art. 139. - Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni. Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri. Insegnamenti fondamentali: 1° biennio: 1) agronomia generale e coltivazioni erbacee; 2) anatomia degli animali domestici; 3) botanica generale; 4) chimica; 5) principi di economia politica e di statistica; 6) estimo rurale e contabilita'; 7) fisiologia degli animali domestici; 8) biochimica; 9) patologia generale comparata; 10) zoologia generale; 11) alimentazione animale; 12) genetica animale e zootecnica generale. 2° biennio: 1) avicoltura; 2) coltivazione e di conservazione dei foraggi; 3) igiene veterinaria; 4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale; 5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; 6) microbiologia agraria e tecnica; 7) economia e politica agraria; 8) zooeconomia; 9) zootecnica speciale (biennale); 10) zoognostica. Insegnamenti complementari: 1) chimica agraria; 2) edilizia zootecnica (semestrale); 3) entomologia agraria (semestrale); 4) fisica; 5) fisioclimatologia (semestrale); 6) immunogenetica (semestrale); 7) meccanica agraria con applicazioni di disegno; 8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale); 9) meccanizzazione degli impianti zootecnici 10) organizzazione del lavoro (semestrale); 11) fisiopatologia della riproduzione; 12) parassitologia; 13) patologia vegetale (semestrale); 14) tecnica mangimistica; 15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale); 16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale); 17) matematica; 18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale; 19) igiene zootecnica; 20) patologia aviare (semestrale). Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio. L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici. L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale. L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica. L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale. Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in sei complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 130. - GRECO
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