LEGGE 6 novembre 1968, n. 1186
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma di lire 400.000.000. La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
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