DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1968, n. 1200
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale e' stata trasformata in universita' statale la libera universita' di Lecce; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare il testo integrale dello statuto; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera universita' degli studi di Lecce e' abrogato e al suo posto e' approvato il testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 136. - GRECO
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce Art. 1. ((L'Universita' degli studi di Lecce e' costituita dalle seguenti facolta': 1) facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali; 2) facolta' di lettere e filosofia; 3) facolta' di magistero; 4) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ciascuna facolta' conferisce le lauree indicate nel presente statuto)).
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 2
Art. 2. Nelle facolta' di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinita' degli insegnamenti e secondo le esigenze didattiche.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 3
Art. 3. ((Spetta ai consigli di facolta' designare i direttori degli istituti della facolta' e stabilire la durata della loro nomina o conferma che ha valore per un massimo di tre anni)).
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 4
Art. 4. I liberi docenti, che intendono impartire l'insegnamento, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile, ai presidi delle rispettive facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo. I consigli delle facolta' devono, entro il 31 luglio, esaminarli e coordinarli tra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 5
Art. 5. Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privati, il consiglio della facolta' deve accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessita' didattiche. Contro il giudizio del consiglio di facolta' i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del senato accademico. I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed un'ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali. I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno venti lezioni.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 6
Art. 6. Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o da lettori.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 7
Art. 7. Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato sia libero docente, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta apponendovi la firma. Questo registro e' ostensibile ad ogni richiesta del preside e del rettore e viene consegnato alla segreteria della universita' alla chiusura dei corsi, dopo essere stato munito del visto del preside della facolta'.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 8
Art. 8. I professori di ruolo ed incaricati hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il consiglio della facolta' deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso introducendo eventuali modificazioni.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 9
Art. 9. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'universita'. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono piu' opportuni.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 10
Art. 10. Le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna facolta', il numero delle copie della dissertazione e in generale le formalita' da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabiliti dal rettore per ogni facolta', udito il preside.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 11
Art. 11. Gli esami di profitto si svolgono per singole materie. Salvo che non sia disposto diversamente nei titoli riguardanti ciascuna facolta', gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 12
Art. 12. Il senato accademico puo' dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 13
Art. 13. La facolta' di lettere e filosofia conferisce: a) la laurea in lettere; b) la laurea in filosofia.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 14
Art. 14. La durata del corso degli studi per la laurea in lettere e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Storia comparata delle lingue classiche; 4) Epigrafia greca; 5) Antichita' greche e romane; 6) Topografia dell'Italia antica; 7) Storia della letteratura latina medioevale; 8) Storia della lingua italiana; 9) Storia del Risorgimento; 10) Lingua e letteratura turca; 11) Ebraico e lingue semitiche comparate; 12) Lingua e letteratura araba; 13) Filologia bizantina; 14) Filologia italiana; 15) Paleografia e diplomatica; 16) Lingua e letteratura anglo-americana; 17) Paleografia greca; 18) Papirologia; 19) Numismatica; 20) Paletnologia; 21) Lingua e letteratura francese; 22) Lingua e letteratura inglese; 23) Lingua e letteratura tedesca; 24) Lingua e letteratura spagnola; 25) Lingua e letteratura neogreca; 26) Lingua e letteratura russa; 27) Lingua e letteratura albanese; 28) Storia delle religioni; 29) Storia del cristianesimo; 30) Storia della Chiesa; 31) Storia della critica letteraria; 32) Archeologia cristiana; 33) Letteratura cristiana antica; 34) Egittologia; 35) Storia orientale antica; 36) Storia contemporanea; 37) Biblioteconomia e bibliografia; 38) Storia della musica; 39) Storia della critica d'arte; 40) Storia del diritto italiano; 41) Storia del diritto romano; 42) Letteratura delle tradizioni popolari; 43) Storia delle tradizioni popolari; 44) Etnologia; 45) Lingua e letteratura serbocroata; 46) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 47) Filologia medioevale e umanistica; 48) Etruscologia e archeologia italica; 49) Letteratura umanistica; 50) Storia americana; 51) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 52) Sanscrito; 53) Filologia germanica 54) Antichita' preclassiche della Puglia; 55) Storia della lingua latina; 56) Storia della lingua greca; 57) Filologia micenea; 58) Storia delle religioni del mondo classico; 59) Linguistica generale; 60) Dialettologia italiana; 61) Letteratura ispano-americana; 62) Filologia slava; 63) Filologia e critica dantesca; 64) Geografia antropica ed economica; 65) Storia dell'arte contemporanea; 66) Storia dell'urbanistica; 67) Storia del teatro e dello spettacolo; 68) Storia del cinema; 69) Storia e tecnica del restauro 70) Storia dell'oriente europeo; 71) Storia dei Paesi afro-asiatici 72) Linguistica applicata; 73) Semiologia; 74) Storia della questione meridionale e teoria del sottosviluppo; 75) Storia dei partiti politici e del sindacalismo 76) sociolinguistica; 77) sociologia della letteratura. 78) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia; 79) storia e tecnica dello scavo e del restauro archeologico; 80) epigrafia latina; 81) istituzioni medioevali; 82) esegesi delle fonti storiche medioevali; 83) geografia storica; 84) storia bizantina; 85) storia e istituzioni islamiche ((geografia linguistica)). Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelta fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi studi della stessa o anche di diversa facolta' dell'Universita' degli studi di Lecce. In quest'ultimo caso e' necessaria l'approvazione della facolta' di lettere e filosofia. Tre degli insegnamenti fondamentali e complementari devono essere seguiti per un biennio. Puo' pero' lo studente seguire per un biennio anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in piu', ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti, che devo scegliere come complementari. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami separatamente anno per anno. Gli insegnamenti di "Storia greca" e di "Storia romana", cosi' come quelli di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente; e in tal caso deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito. L'insegnamento di "Archeologia e storia dell'arte greca e romana" puo' essere scisso nei due insegnamenti di "Archeologia e storia dell'arte greca" e di "Archeologia e storia dell'arte romana", e cosi' l'insegnamento di "Storia dell'arte medioevale e moderna" sdoppiato nei due insegnamenti di "Storia dell'arte medioevale" e di "Storia dell'arte moderna". Lo studente deve, almeno all'inizio del secondo anno di studio, dichiarare nella domanda d'iscrizione quale indirizzo intenda seguire. Il preside, sentita, ove ritenga la facolta', controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della facolta', nonche' la prova scritta di latino.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 15
Art. 15. La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Psicologia (o uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche); Insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 6) Storia delle religioni; 7) Storia del cristianesimo; 8) Storia della Chiesa; 9) Storia della pedagogia; (5) 10) Storia del Risorgimento; 11) Storia del diritto italiano; 12) Storia del diritto romano; 13) Storia delle dottrine politiche; 14) Storia delle dottrine economiche; 15) Letteratura greca; 16) Economia politica; 17) Storia greca; 18) e 19) due lingue e letterature straniere moderne scelte tra quelle previste per la laurea in lettere 20) Sociologia; 21) Filosofia della scienza; 22) Logica ed epistemologia; 23) Psicologia dell'eta' evolutiva; 24) Storia della scienza e della tecnica; 25) Storia delle religioni del mondo classico; 26) Geografia antropica ed economica 27) Storia dell'oriente europeo; 28) Storia dei Paesi afro-asiatici 29) Didattica; 30) Storia della scuola; 31) Metodologia delle scienze sociali; 32) Filosofia della politica; 33) Istituzioni politiche comparate. 34) antropologia culturale; 35) storia della logica. 36) pedagogia sperimentale; 37) istituzioni medioevali. ((storia della filosofia italiana)). Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra, ed il corso dedicato alternativamente, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna. ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 21 giugno 1972, n. 666](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-21;666) ha disposto (con l'articolo unico) che nel presente articolo 15 "l'insegnamento complementare di "Storia della pedagogia italiana" muta la denominazione in quello di "Storia della pedagogia".
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 16
Art. 16. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi consigliato dalla facolta'.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 17
Art. 17. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve essere svolta in modo originale e in buona forma italiana su tema concordato col professore della disciplina nella quale il candidato deve aver superato almeno un esame annuale. L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere depositata nella segreteria della facolta' nei termini stabiliti dal consiglio della facolta' stessa. La dissertazione deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla facolta' per l'inizio della sessione degli esami di laurea. Nella discussione della dissertazione sara' relatore principale il professore della disciplina, assistito da un correlatore scelto dal preside.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 18
Art. 18. Durante lo svolgimento della discussione i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica o filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione. Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 19
Art. 19. Per gli studenti che provengono da altre facolta', la facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla facolta'. In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturita' classica. Lo studente puo' in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea, presentandone domanda non oltre il trentuno dicembre.
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce-art. 20
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